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La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 14 luglio 2022, fornisce una serie di conferme e di chiarimenti in merito al buono carburante da 200 euro, introdotto dall’art. 2, D.L. n. 21/2022 e finalizzato a contenere l’impatto economico negativo determinato dall’aumento dei prezzi del carburante.
La misura è circoscritta al periodo d’imposta 2022 e consente ai datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti un sostegno economico sotto forma di buono benzina o similare per un importo massimo annuale di 200 euro a lavoratore.
La Circolare in commento ripercorre tutti gli aspetti operativi della materia, focalizzando i propri approfondimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di applicazione e la possibilità di utilizzare tali strumenti in sostituzione dei premi di risultato.
Con riferimento a tale ambito, l’Agenzia delle Entrate specifica le caratteristiche tecniche che definiscono i datori di lavoro e i dipendenti, richiamando l’attenzione sul fatto che in sede di conversione la locuzione “aziende private” è stata sostituita con “datori di lavoro privati”.
Tale modifica ha permesso di circoscrivere meglio l’ambito di applicazione della norma utilizzando, per esclusione, anche quanto precedentemente affermato nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Restano, pertanto, escluse dal provvedimento in esame, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, mentre, nell’ambito del settore privato richiamato dalla disposizione (sempreché dispongano di lavoratori dipendenti), rientrano:
Relativamente ai lavoratori dipendenti, la Circolare precisa che sono destinatari del ristoro coloro che rientrano in tale categoria di reddito senza alcun limite di reddito percepito.
La deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto dei carburanti dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) viene confermata dall’Agenzia delle Entrate in base al richiamato art. 95, TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Considerato che l’agevolazione viene concessa ai dipendenti per fare fronte all’aumento del costo dei carburanti per l’autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano), si ritiene che lo stesso beneficio possa attribuirsi a coloro che utilizzano auto a ricarica elettrica al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento.
Relativamente alla tassazione da applicare, il Legislatore ha ricondotto tale disposizione all’interno dell’art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale “non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Ciò premesso, tuttavia, la Relazione illustrativa dell’art. 2, D.L. n. 21/2022, precisa che il bonus benzina di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell’art. 51, comma 3, TUIR, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51, comma 3.
Quindi, anche se il lavoratore usufruisce di altri beni e servizi, la cosa non impedisce allo stesso di fruire in aggiunta del buono carburante in quanto le due discipline risultano essere autonome e sovrapponibili, portando, di fatto, il valore complessivo (escluso da tassazione) potenzialmente spettante al lavoratore, a 458,23 euro (200 + 258,23).
In pratica le due erogazioni (beni e servizi/buoni carburante) devono essere conteggiate e monitorate separatamente, poiché sono soggette a diverse soglie il cui superamento comporta la tassazione completa del relativo importo.
L’esempio riportato nella Circolare n. 27/E/2022 ad opera dell’Agenzia delle Entrate fornisce il giusto inquadramento della disposizione e pertanto lo riproponiamo interamente di seguito: “Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente e sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR”.
Altro chiarimento riguarda l’applicazione, anche a tali erogazioni previste per il solo anno 2022, del principio di cassa allargato, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Ricordiamo che sulla base del principio di cassa che regolamenta i redditi da lavoro dipendente, qualsiasi benefit, percepito dal dipendente, assume rilevanza reddituale nel momento in cui tale utilità entra nella sua disponibilità a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
A tal fine, pertanto, l’esenzione da tassazione stabilita dall’art. 2, D.L. n. 21/2022, sui buoni carburante troverà applicazione per tutto l’anno 2022 e durante i primi 12 giorni del 2023 indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.
Ulteriore precisazione riguarda il fatto che, vista la ratio della norma, i buoni in esame potranno essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
In sede di conversione in legge del dispositivo in esame, la qualifica del buono carburante come erogazione a titolo gratuito è stata soppressa, determinando, di conseguenza, il fatto che tali benefit possano assumere connotati retributivi se compatibili con le disposizioni in materia.
Se così è, l’erogazione dei buoni carburante potrà avvenire in sostituzione dei cosiddetti premi di risultato nel qual caso si dovranno predisporre appositi contratti aziendali o territoriali secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 187, D.Lgs. n. 81/2015.
Logicamente, considerata la temporaneità del provvedimento in esame, tali buoni sostitutivi del premio di risultato dovranno essere erogati nell’anno in corso, fermo restando che l’agevolazione per l’acquisto del carburante avrà valenza autonoma rispetto a quella prevista dal citato comma 3 dell’art. 51, TUIR.
Pertanto, nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200, ma in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.