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Con un sensibile ritardo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’ormai consueta maxi-circolare con la quale offre, ogni anno, una raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.
La Circolare 24/E del 7 luglio scorso, di oltre 360 pagine, in base alle indicazioni fornite nell’oggetto è la prima parte di una complessa rendicontazione su una materia intricata che merita, probabilmente, un intervento organico del Legislatore per dare razionalità alla molteplicità di oneri e detrazioni che i contribuenti, i loro professionisti ed i CAF devono valutare di anno in anno nel redigere la dichiarazione dei redditi.
Il 18 luglio, l’Agenzia, tramite un comunicato stampa, ha illustrato la pubblicazione online della “Guida agli Sconti Fiscali”, da utilizzare per la redazione del Modello 730/2022 ed il Modello Redditi PF 2022. In particolare, quest’ultimo documento illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e riepiloga i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di Assistenza Fiscale o al professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, per una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.
La Circolare 24/E/2022 e la Guida appena pubblicata sono strumenti di supporto non solo per comprendere gli oneri che il contribuente può detrarre o dedurre, ma anche per verificare la documentazione da conservare, utile per i possibili successivi controlli da parte dell’Amministrazione.
La Guida, a differenza della Circolare 24/E, è suddivisa per aree tematiche autonome (spese sanitarie, interessi passivi su muti, spese di istruzione, contributi previdenziali e assistenziali), ma le informazioni sostanziali sono riprese dalla medesima Circolare.
Tali documenti forniscono un indirizzo anche all’atto dei controlli per gli stessi uffici finanziari.
È interessante rilevare come nel documento, con riferimento ai contributi agricoli versati dai lavoratori autonomi, sia indicato che
Il richiamo presente sia nella Circolare 24/E che nella Guida alla Circolare 50/E del 2002, con riferimento alla deducibilità dei contributi versati per i familiari a carico, rimanda alla specifica casistica dei contributi previdenziali versati dai coltivatori diretti, in particolare dal titolare della posizione previdenziale, in favore dei propri familiari a carico.
Il richiamo fatto dall’Agenzia sta a significare che la disposizione, nonché l’interpretazione dell’Amministrazione, non è mutata sulla deducibilità dei contributi versati per i familiari a carico. In particolare nella citata Circolare 50/E era stato formulato il seguente quesito: “…si chiede di conoscere se è possibile dedurre i contributi agricoli unificati versati obbligatoriamente all’INPS (gestione ex SCAU) anche se sostenuti per i familiari coadiuvanti fiscalmente a carico”.
La risposta dell’Agenzia, in linea con il dettato normativo, è assolutamente condivisibile:
“R.: Il periodo aggiunto nel comma 2 dell’articolo 10 del TUIR consente la deduzione delle somme versate alle forme di previdenza per le persone indicate nell’articolo 433 del Codice Civile fiscalmente a carico.
Tale previsione si applica in riferimento ai contributi indicati nella citata lettera e) del comma 1, dell’articolo 10 del TUIR e, pertanto, sia ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge che a quelli facoltativamente versati alla forma pensionistica di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Pertanto, la deduzione compete anche in relazione ai contributi agricoli unificati obbligatori versati per i familiari fiscalmente a carico”.
Quello che stride è il comportamento di alcuni uffici finanziari che, invece, contestano la deducibilità dei contributi agricoli versati dal coltivatore diretto per i propri familiari a carico, giustificandosi che vi è un orientamento condiviso sulla non applicabilità del diritto di rivalsa al settore agricolo.
Peccato, però, che il diritto di rivalsa si riverbera sul familiare, sul quale il titolare della posizione contributiva ha esercitato tale diritto, consentendogli (nel caso di attività commerciale o artigianale) di dedurre la propria quota di contributi versata all’INPS dal capofamiglia.
In pratica, tramite la rivalsa operata dal capofamiglia, il familiare sostiene effettivamente il costo dei contributi previdenziali a lui riconducibili, avendo titolo per dedurli.
Nel caso di specie, invece, non vi è alcuna rivalsa, è il capofamiglia dell’impresa coltivatrice che deduce nella propria dichiarazione dei redditi i contributi da lui stesso versati per sé e per i familiari a suo carico, non esercitando quindi alcun diritto di rivalsa in applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 2 del TUIR.
A parere di chi scrive, gli uffici che contestano la deducibilità dei contributi previdenziali versati per i familiari coadiuvanti a proprio carico, disattendono una norma che non lascia adito a interpretazioni, contravvenendo alle stesse disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
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