Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In materia di bonus casa, siano questi minori o super, ciò che ha fatto la differenza in termini di appetibilità è sicuramente il fatto che il contribuente potesse monetizzarli da subito attraverso l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (art. 121 del D.L. n. 34/2020).
Non è infrequente, infatti, assistere alla scelta da parte del contribuente di ottenere immediatamente il vantaggio finanziario generato dai bonus edilizi anziché attenderne la ripartizione temporale scandita dalle corrispondenti rateazioni o, a maggior ragione, patirne il mancato assorbimento a causa della propria incapienza fiscale.
Ulteriore possibilità offerta dal nostro Legislatore consiste nel percorrere la strada dello sconto in fattura parziale, ratificato dall’Agenzia delle Entrate con la sua Circolare n. 24/E/2020, che permette, al contribuente beneficiario, di richiedere al proprio fornitore un frazionamento dell’intero sconto praticabile portando la restante parte dello sconto in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Se per lo sconto in fattura parziale l’Amministrazione finanziaria si è espressa attraverso un esempio numerico, con riferimento alla cessione del credito si è limitata a sostenere che per le cessioni successive alla prima opzione comunicata agli Uffici, occorre evitare il frazionamento delle singole annuali che suddividono l’importo totale, non specificando, in modo incontrovertibile, se risulta possibile effettuare una cessione del credito parziale da parte del primo beneficiario.
La conclusione raggiunta da parte di alcuni commentatori che non potesse esistere una cessione parziale del credito originario, in quanto non esplicitamente sostenuto dall’Amministrazione finanziaria con un analogo esempio, è del tutto insostenibile in quanto si legittimerebbe una evidente discriminazione tra due metodologie di monetizzazione che perseguono lo stesso scopo.
A ben vedere, se ripercorriamo attentamente l’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate, la risposta la troviamo proprio al suo interno in quanto, facendo riferimento alla quota parte dello sconto rimasto a carico del contribuente, tra le opzioni percorribili dal beneficiario ci sono la detrazione in dichiarazione dei redditi, ma anche la cessione a terzi che, in fin dei conti, determina la cessione parziale dell’originaria detrazione.
Esemplificando, su una spesa totale di 10.000 euro, riguardante interventi soggetti alla maxi detrazione, sarà possibile richiedere al fornitore uno sconto parziale sul corrispettivo pari a 8.000 euro (facendo maturare in capo al fornitore un credito d’imposta di 8.800 euro = 8.000 × 110%), mentre la restante spesa di 2.000 euro, non coperta dallo sconto parziale e generante un credito pari a 2.200 euro (2.000 × 110%), potrà essere scomputata dalla propria imposta lorda o ceduta a terzi.
Inoltre, una sorte di cessione parziale del credito originario, la troviamo anche legittimata dall’Agenzia delle Entrate, laddove ratifica la possibilità di cedere le rate residue del credito non ancora utilizzate in dichiarazione dal contribuente.
Si è dovuti arrivare alla Risposta ad interpello n. 279 del 19 maggio 2022, confermata anche dalle Circolari n. 19/E/2022 e n. 23/E/2022, per poter attribuire autonomia alle spese sostenute per anno, per tipo e per SAL, consentendo, di fatto, una parzializzazione delle scelte effettuate.
Pertanto, se, ad esempio, un soggetto, nell’ambito di un medesimo intervento, ha sostenuto spese in parte nell’anno 2020 ed in parte nell’anno 2021, nulla osta al fatto che lo stesso soggetto utilizzi direttamente della detrazione nell’anno 2020 ed eserciti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito con riferimento alle spese sostenute (nell’ambito dello stesso intervento di ristrutturazione) nell’anno 2021.
Lo stesso credito d’imposta che scaturisce dai singoli Stato Avanzamento Lavori (SAL) vive di luce propria; quindi, risulterà cedibile a soggetti terzi senza compromettere l’integrità dei lavori eseguiti (Circolare n. 19/E/2022).
Spingendosi oltre, l’Agenzia delle Entrate nella sua Circolare n. 23/E/2022, ebbe modo di specificare che qualora nell’ambito di un intervento complessivo siano compresi tipologie di lavori diversi (trainanti e trainati), il contribuente poteva decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento, indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri.
Operativamente parlando, con la Risposta n. 279 del 19 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ratifica l’autonomia funzionale dei crediti, affermando che “il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici identificativi indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione e da inserire nel campo - Tipologia intervento”.
Orbene, se siamo riusciti a tracciare un percorso nel quale risulta possibile applicare una cessione del credito, di fatto, parziale, non di meno risulta problematica la situazione in cui interventi complessi e di vario genere (ad esempio, ristrutturazione edilizia ed eliminazione barriere architettoniche) che, seppure rientranti ai fini della Comunicazione d’opzione in un’unica tipologia d’intervento, siano stati:
Infatti, per una tale fattispecie, attualmente, le uniche soluzioni percorribili riteniamo essere: