Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Al fine di sostenere la liquidità dei contribuenti nell’attuale scenario di crisi economica, la Legge n. 91/2022, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, è intervenuta sulla disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, introducendo nuove e più favorevoli disposizioni.
Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di far fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, la Legge n. 91/2022, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, è intervenuta sulla disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo.
In particolare, il nuovo art. 15-bis, D.L. n. 50/2022, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di liquidità”, ha modificato l’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, raddoppiando la soglia il cui mancato superamento consente di ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con la semplice presentazione della relativa istanza, ossia senza che ricorra l’obbligo di documentare lo stato di difficoltà economica in cui versa il contribuente.
Di conseguenza, per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Legge n. 91/2022), è possibile ottenere la rateizzazione in modalità semplificata per importi iscritti a ruolo pari o inferiori a 120.000 euro (contro i precedenti 60.000 euro).
Il valore di 120.000 euro, inoltre, deve essere calcolato considerando la somma degli importi residui delle sole cartelle ricomprese nella richiesta di rateizzazione (senza dunque aver riguardo all’intero debito pendente con l’Agente della riscossione).
Ai fini del computo della soglia, pertanto, non bisogna considerare la totalità delle somme iscritte a ruolo, cumulando gli importi di tutte le cartelle notificate al contribuente, ma è possibile considerare la singola cartella, per la quale, se d’importo non superiore a 120.000 euro, è ora possibile ottenere la rateizzazione in modalità semplificata.
Qualora la singola cartella contempli importi a debito superiori alla soglia di 120.000 euro, ai fini dell’ottenimento della dilazione, occorre ancora documentare lo stato di temporanea difficoltà economica, presentando la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
Le imprese (comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria) devono attestare di versare in un temporaneo stato di difficoltà economica allegando all’istanza di rateazione il prospetto per la determinazione dell’Indice di liquidità e dell’Indice Alfa, unitamente alla copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese.
Come sopra anticipato, tali nuove e più favorevoli regole sono applicabili esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti.
Il nuovo art. 15-bis, D.L. n. 50/2022, ha poi modificato il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. È previsto, in particolare, che la decadenza dalla rateazione si determini a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive (contro le 5 rate precedenti).
Inoltre, in caso di decadenza è ora preclusa la possibilità di rateizzare nuovamente il medesimo carico (in precedenza, invece, il carico poteva essere nuovamente rateizzato qualora il contribuente avesse integralmente saldato le rate scadute alla data di presentazione della nuova istanza).
Il contribuente, tuttavia, può ottenere la rateizzazione di un carico diverso da quello oggetto di decadenza. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, è stato, infatti, previsto che al debitore non sia preclusa la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Tali nuove regole si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022. In relazione alle richieste di dilazione presentate entro il 16 luglio 2022 permane la possibilità di ottenere una nuova dilazione con il pagamento integrale delle rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.
Il nuovo piano di rateazione ottenuto soggiace, tuttavia, alle nuove regole e, pertanto, in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, il carico decaduto non potrà più essere rateizzato, ma le relative somme dovranno essere versate in un’unica soluzione.
A seguito della novella normativa, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha modificato i modelli che i contribuenti devono presentare per le richieste di rateizzazione (si veda comunicato del 18 luglio 2022).
In particolare, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono ora disponibili i seguenti nuovi modelli:
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha poi annunciato l’imminente messa a disposizione, sul proprio sito internet, del servizio “Rateizza adesso”. Attraverso tale servizio, accessibile con le credenziali SPID, CIE e CNS, sarà possibile richiedere la dilazione dei debiti iscritti a ruolo d’importo fino a 120.000 euro, ottenendo via e-mail il relativo piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.
La legge di conversione del Decreto Aiuti è intervenuta anche sulla disciplina della compensazione delle somme iscritte a ruolo.
Il nuovo art. 20-ter, D.L. n. 50/2022, rubricato “Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione”, ha infatti modificato l’art. 28-quater, D.P.R. n. 602/1973, estendendo ai crediti derivanti da prestazioni professionali rese alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (a tal fine, si ricorda, i crediti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, come certificato dall’amministrazione debitrice).
Tale nuova previsione si applica anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.