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In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione l’istituto del cumulo giuridico, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Inoltre, in fase processuale, qualora l'Amministrazione Finanziaria non abbia provveduto all'applicazione del cumulo, è il Giudice che deve determinare il quantum dovuto dal contribuente, risultando evidente che l'attribuzione di tale potere-dovere nelle ipotesi di pendenza di più giudizi, presuppone il suo riconoscimento anche nelle ipotesi in cui i diversi ricorsi sono stati oggetto di riunione.
L’orientamento dei Giudici di legittimità è ormai consolidato. Con l’Ordinanza n. 11432/2022, la Cassazione ha indicato che, qualora il Comune abbia proceduto all’accertamento, per diverse annualità, di un omesso versamento, deve essere applicato il regime della continuazione di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997, in quanto si tratta di violazioni aventi tutte la medesima indole.
L’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997, stabilisce che: “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”.
In particolare, il comma 5 del medesimo articolo, indica che: “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a Giudici diversi, il Giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate”.
Recentemente, la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 22477/2022) ha affrontato il caso di una società alla quale erano stati notificati alcuni accertamenti per aver calcolato l’imposta comunale su alcuni terreni agricoli (in base al valore catastale) senza tener conto delle intervenute modifiche al piano regolatore che ne avevano mutato la destinazione in aree edificabili. La società proponeva ricorso, tra l’altro, per la non applicazione dell’istituto del cumulo giuridico, essendo la medesima violazione contestata per più annualità.
I Giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di medesime violazioni per periodi di imposta diversi, in sede di notifica dell’atto, l’Ufficio deve provvedere a ricostruire un'unica serie progressiva comprendente anche le violazioni già precedentemente contestate, determinando l’importo in considerazione di quanto indicato negli atti precedenti.
In pendenza di più giudizi sulla medesima violazione, riferiti a diverse annualità, non riuniti, anche dinnanzi a Giudici diversi, sarà il Giudice a cui è devoluta la cognizione dell’ultimo degli atti di irrogazione, a seguito della ricognizione di tutte le Sentenze intervenute nei singoli processi non riuniti, a provvedere ad una ricostruzione unitaria dell’intera serie di violazioni secondo le regole del citato art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
I Giudici hanno pertanto cassato la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, avendo correttamente riconosciuto l’applicabilità del regime del cumulo giuridico, aveva poi demandato al Comune la determinazione delle sanzioni dovute.