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Come noto, l’art. 10-quinquies, D.L. n. 4/2022, ha previsto la riammissione ai benefici della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, a favore dei contribuenti che non hanno versato, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 di tali definizioni agevolate, fissando nuovi termini per il pagamento.
In particolare, il versamento delle rate 2020, 2021 e 2022, ai fini delle definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente, rispettivamente:
Tuttavia, i pagamenti sono considerati comunque regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza.
Entro il prossimo 8 agosto 2022, pertanto, deve essere effettuato il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2021 (il 31 luglio, infatti, cade di domenica e, pertanto, la scadenza slitta a lunedì 1° agosto 2022, sommando i 5 giorni di tolleranza si giunge al 6 agosto, che cade di sabato, e pertanto la scadenza slitta ulteriormente a lunedì 8 agosto 2022).
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione. I versamenti eseguiti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e non determinano l’estinzione del debito residuo, per il quale l’Agente della riscossione riprende le ordinarie attività di recupero.