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Con la Risposta ad Interpello n. 385 del 20 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha lanciato un missile alquanto disturbante in materia di adempimenti legati al bonus facciate, attribuendo effetti decisamente importanti ad una mancata indicazione su una fattura.
Gli effetti distorsivi che scaturiscono dalla decisione presa dall’Amministrazione finanziaria sono determinati anche dal fatto che, come noto, la detrazione riferita al bonus facciate ha subìto, a seguito della Legge di Bilancio 2022, un’importante riduzione, passando dal 90% (con riferimento alle spese pagate entro il 31 dicembre 2021) al 60% (riguardante le spese sostenute nell’anno 2022).
Il caso, posto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate, vedeva l’istante (società commissionaria che aveva realizzato i lavori di ripristino della facciata) avere erroneamente emesso, in data 27 dicembre 2021, la fattura relativa al bonus senza l’indicazione dello sconto del 90%.
Dal canto suo il committente (cliente), al fine di non perdere l’occasione di fruire della detrazione massima (90%) prevista dalla legge, aveva pagato, entro il 31 dicembre 2021, il 10% della fattura ricevuta dal fornitore tramite bonifico parlante.
Inoltre, la mancata indicazione dello sconto in fattura da parte dell’impresa aveva, di fatto, indotto il cliente a non trasmettere la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate entro il (prorogato) termine del 29 aprile 2022, considerando inutile portare avanti una pratica con una fattura non corretta.
I chiarimenti richiesti, pertanto, riguardavano la possibilità di risolvere il sopracitato problema, posto che, da un lato, riemettere una nuova fattura avrebbe comportato un diverso numero di riferimento rispetto al bonifico effettuato, mentre dall’altro, ripetere il bonifico nel 2022, facendo riferimento alla nuova fattura, avrebbe determinato la spettanza di un bonus inferiore (pari al 60% in applicazione della nuova misura vigente dallo scorso 1° gennaio).
La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate prende spunto dal fatto che essendo solo lo sconto l’elemento da rettificare in fattura, lasciando inalterati tutti gli altri elementi fondamentali che risultano, di fatto, corretti (corrispettivo ed IVA addebitata), non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 riguardante l’emissione di una nota di variazione e conseguente riemissione di un nuovo documento completo.
Ciò significa che la mancata indicazione in fattura, da parte del fornitore, dello sconto concesso al cliente in cambio del credito fiscale, risulta elemento non emendabile tramite emissione di una nota di variazione, con la conseguenza che la frazione non pagata potrà essere agevolabile solo all’atto del pagamento alle condizioni vigenti al momento.
Diviene, pertanto, elemento imprescindibile, al momento di emettere una fattura, prestare la massima attenzione alle indicazioni dello sconto praticato al fine di non compromettere le possibili opportunità da sfruttare sia fiscalmente che finanziariamente.
L’Agenzia delle Entrate stessa suggerisce il comportamento da adottare per arginare al massimo le conseguenze del problema causato dalla mancata indicazione, lasciando, di fatto inalterata la fattura emessa dalla società che ha eseguito i lavori.
In primo luogo, con riferimento al 10% del corrispettivo pagato dal cliente entro il 31 dicembre 2021, viene precisato che tale importo potrà essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi dello stesso committente nella misura pari al 90% di detto importo.
La restante parte (pari al 90% del corrispettivo ancora da pagare), se pagata entro il 31 dicembre 2022, potrà dare luogo ad una detrazione nella nuova misura del 60% ovvero potrà essere ceduta previa trasmissione della comunicazione di esercizio dell’opzione per la cessione del credito.
Tale soluzione, come è facile intuire, risulterà poco gradita al committente il quale si vedrà riconoscere per la maggior parte dell’intervento effettuato la minore misura della detrazione (60%), inoltre, qualora decidesse per la cessione del credito (magari a causa della propria incapienza fiscale), dovrebbe anticipare finanziariamente le spese e poi individuare il soggetto disposto ad acquisire il credito che, come sappiamo, non risulta ad oggi una variabile facilmente percorribile.