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Le società di persone possono esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio, ossia con le stesse regole previste per le società di capitali, per il triennio 2022-2024. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e impone la tenuta, nel medesimo periodo, della contabilità ordinaria.
Le società di persone in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione, possono determinare la base imponibile IRAP con il metodo fiscale di cui all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997 o, in alternativa, con il metodo da bilancio di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997.
L'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria ricorre qualora nel periodo d’imposta precedente siano stati superati i seguenti limiti di ricavi percepiti:
Per applicare le regole di determinazione del valore della produzione netta previste per le società di capitali, le società di persone devono esercitare un'apposita opzione, irrevocabile per tre periodi d'imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo espressa revoca.
Pertanto, l'opzione in precedenza esercitata per il triennio 2019-2021, se non revocata, si rinnova tacitamente per il triennio 2022-2024.
La revoca dell'opzione impone la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo fiscale per almeno un triennio.
La c.d. Legge di Bilancio 2022 ha sancito l’esclusione da IRAP per le persone fisiche (imprenditori individuali e lavoratori autonomi) e, pertanto, allo stato attuale, l’opzione in esame interessa esclusivamente le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate).
L'opzione per il metodo da bilancio deve essere esercitata nella Dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a partire dal quale si intende adottare la metodologia basata sui dati contabili.
Di conseguenza, le società di persone in contabilità ordinaria che intendono esercitare l'opzione per il triennio 2022-2024, devono comunicare la scelta effettuata nell'ambito del Modello IRAP 2022, da presentare entro il prossimo 30 novembre 2022.
L'opzione per il metodo da bilancio si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio e, pertanto, le società che l'hanno già esercitata nei periodi d'imposta precedenti, non sono tenute a rendere alcune ulteriore comunicazione (ad esempio, la società di persone che ha optato per il metodo a valori contabili dal 2019, per il triennio 2019-2021, non deve esercitare alcuna opzione per continuare ad applicare tale metodologia anche nel triennio 2022-2024).
L'opzione, in particolare, deve essere comunicata nel quadro IS del Modello IRAP 2022, barrando l'apposita casella della Sezione VII, “Opzione", presente a rigo IS35. Anche la revoca dell'opzione in precedenza esercitata deve essere comunicata nella casella “Revoca” della Sezione VII di rigo IS35.
Il mancato esercizio dell'opzione (o della revoca) nei termini, può essere regolarizzato con la c.d. remissione in bonis. A tal fine, entro il termine di presentazione del Modello IRAP riferito al periodo d'imposta successivo, è necessario:
La sanzione non può essere compensata con gli eventuali crediti fiscali e contributivi disponibili. La stessa deve essere esposta nel Modello F24, Sezione Erario, con il codice tributo "8114". Quale anno di riferimento deve essere indicato quello per il quale si effettua il pagamento.
Le società neocostituite possono adottare il metodo da bilancio già dal primo periodo d'imposta della loro costituzione.
Le società costituitesi nel corso del 2022, in particolare, devono inviare all'Agenzia delle Entrate il modello relativo alle "COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP", barrando la casella "Opzione" di rigo CR11, presente nella Sezione IV.
Con il metodo da bilancio, il valore della produzione netta è determinato sulla base delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP. I componenti positivi e negativi imputati a bilancio sulla base dei Principi contabili assumono rilievo anche ai fini IRAP.
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+ |
Valore della produzione (con esclusione delle plusvalenze da trasferimenti d'azienda) |
Voci da A.1 a A.5 |
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- |
Costi della produzione (con esclusione delle minusvalenze da trasferimenti d'azienda) |
Voci da B.6 a B.14 |
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+ |
Costi per il personale |
Voce B.9 |
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+ |
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni |
Voce B.10.c |
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+ |
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante |
Voce B.10.d |
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+ |
Accantonamenti per rischi |
Voce B.12 |
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+ |
Altri accantonamenti |
Voce B.13 |
Occorre tuttavia considerare che, ancorché ricompresi nella voce B.7 (rilevante ai fini IRAP), i compensi ai collaboratori (inclusi gli amministratori), agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro e ai lavoratori autonomi occasionali non concorrono al valore della produzione, e sono quindi indeducibili. Allo stesso modo, le perdite su crediti, la quota interessi dei canoni di leasing, la quota di ammortamento dei fabbricati riferita ai terreni e l'IMU non concorrono al valore della produzione IRAP.
Adottando il metodo fiscale, invece, per il calcolo della base imponibile IRAP occorre far riferimento alla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR, e la somma dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
I componenti rilevanti devono essere assunti secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previste ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Le limitazioni alla deducibilità di taluni costi dettate dal TUIR si riflettono, pertanto, sulla base imponibile IRAP.
Anche con il metodo fiscale non sono deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato, i compensi per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, le perdite su crediti, l'IMU e la quota di ammortamento dei fabbricati riferita al terreno.
Nella generalità dei casi è maggiormente conveniente l'adozione del metodo da bilancio, specie quando è previsto il conseguimento nel triennio di rilevanti plusvalenze o minusvalenze. Il metodo da bilancio, inoltre, consente la deducibilità integrale dei costi sulla base dei principi civilistici, senza che assumano rilievo le limitazioni fiscali (indeducibilità o deducibilità parziale) dettate dal TUIR per taluni costi (ad esempio, autoveicoli, telefonia, spese di rappresentanza, ecc.).
Il metodo da bilancio consente inoltre la deduzione di taluni oneri diversi di gestione (classificati in bilancio alla voce B.14 di conto economico), quali omaggi, erogazioni liberali, imposte indirette, ecc., che nel metodo fiscale sono invece indeducibili.
Occorre tuttavia considerare che il metodo da bilancio impone la tenuta della contabilità ordinaria per tutto il triennio della sua applicazione.
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