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Con la Circolare n. 29 del 27 luglio 2022, l’INAIL ha comunicato che a seguito della decisione di politica monetaria assunta dalla Banca Centrale Europea, che ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, commi 8 e 10, Legge n. 388/2000, sono fissati in misura pari, rispettivamente, al 6,50% e al 6%.
Di conseguenza, i piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori presentate dallo scorso 27 luglio, sono determinati applicando il tasso di interesse del 6,50%. In relazione alle rateazioni in corso, invece, restano confermati i piani di ammortamento già determinati con il tasso di interesse vigente alla data di presentazione dell’istanza.
L’art. 116, commi 8 e 10, Legge n. 388/2000, prevede che in caso di mancato o tardivo pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro sia tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti (in ogni caso la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge).
A seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea, a decorrere dal 27 luglio 2022, si applica un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:
Da ultimo, relativamente alle sanzioni civili in misura ridotta applicabili nei confronti delle imprese assoggettate a procedure concorsuali, l’INAIL ha precisato che, considerato che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore (1,25%), dal 27 luglio 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, si applica il tasso dell’1,25% (interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25% (interesse legale maggiorato di due punti).
Sul punto si ricorda che nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.