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Con una recente Risposta ad Interpello, la Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili formatisi entro il 31 dicembre 2017, è applicabile a condizione che l’erogazione delle riserve di utili avvenga, in applicazione del principio di cassa, entro il prossimo 31 dicembre 2022.
Ai fini dell’applicazione del previgente regime di tassazione, non è infatti sufficiente che la delibera di distribuzione degli utili sia adottata entro il 31 dicembre 2022.
L'art. 1, commi da 999 a 1006, Legge n. 205/2017, c.d. Legge di Bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo la loro tassazione nella misura del 26%, con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva.
Tale disposizione ha dunque equiparato la tassazione degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non in regime di impresa in società ed enti soggetti IRES, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, sancendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Sul punto si ricorda che si considerano partecipazioni non qualificate quelle che conferiscono una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% (2% per le società quotate), ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio sociale pari o inferiore al 25% (5% per le società quotate). Si considerano, invece, partecipazioni qualificate, quelle che conferiscono una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20% (2% per le società quotate), ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio sociale superiore al 25% (5% per le società quotate).
Il nuovo regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate si applica, in base al principio di cassa, ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, ovvero in base al regime fiscale vigente al momento della percezione.
Tuttavia, il comma 1006 dell’art. 1, Legge n. 205/2017, ha previsto un regime transitorio, per effetto del quale, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il previgente regime di tassazione.
Inoltre, il D.M. 26 maggio 2017 ha previsto, ai fini della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono formati:
La presunzione è diretta ad assicurare un'omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una "stratificazione" temporale degli utili conseguiti dalla società in ragione della diversa aliquota d'imposta applicata.
Tale presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nell'ordine sopra indicato, opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili.
Con una recente Risposta ad Interpello (non pubblica), la Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali, Settore Consulenza, dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime transitorio di cui al comma 1006 dell’art. 1, Legge n. 205/2017, è applicabile a condizione che l’erogazione delle riserve di utili avvenga, in applicazione del principio di cassa, entro il prossimo 31 dicembre 2022.
In caso contrario, ancorché la delibera di distribuzione degli utili sia adottata entro il 31 dicembre 2022, deve essere comunque applicata la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva del 26%.
Secondo la nuova interpretazione (restrittiva) dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, il regime transitorio è applicabile alla duplice condizione che:
siano effettuate entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario deve essere applicato il nuovo regime di tassazione, ossia la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26%.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si pone in aperto contrasto con la formulazione normativa della disposizione transitoria, che attribuisce unicamente rilievo al termine (31 dicembre 2022) entro il quale devono intervenire le delibere di distribuzione, senza porre alcuna limitazione temporale circa i termini entro i quali deve concretamente essere effettuata la distribuzione dei relativi dividendi. È dunque auspicabile un ripensamento dell’Amministrazione Finanziaria.