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Con tre distinte Risoluzioni, tutte pubblicate il 27 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per fruire, a mezzo Modello F24, dei crediti d’imposta previsti per la costituzione di società benefit, per l’alta formazione manageriale e per il restauro e la conservazione degli immobili storici e artistici, dal Decreto Rilancio, dal Decreto Sostegni-bis e dalla Legge di Bilancio 2021.
In sede di compilazione del Modello F24, i nuovi codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
In relazione a tutti i crediti d’imposta di seguito esaminati è previsto che l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei Modelli F24 presentati dai contribuenti, verifichi che questi ultimi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dai competenti ministeri e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del Modello F24.
Con la Risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto istituito il codice tributo “6976”, denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit - art. 38-ter, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il credito d’imposta, si ricorda, è stato introdotto dall’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, in relazione ai costi di costituzione o di trasformazione delle società benefit di cui all’art. 1, commi 376 e seguenti, Legge n. 208/2015, in misura pari al 50% delle spese ammissibili, sostenute dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Con il D.M. 27 luglio 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione (che possono visualizzare nel proprio cassetto fiscale l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione).
Con la Risoluzione n. 43/E del 27 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha invece istituito il codice tributo “6979”, denominato “Credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73”.
L’art. 65-bis, D.L. n. 73/2021, ha infatti istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Con il D.M. n. 346/2021, il Ministero della Cultura ha definito criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle relative risorse. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti dalle persone fisiche, per gli interventi conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, entro un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile e, comunque, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
Con la Risoluzione n. 44/E del 27 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha infine istituito il codice tributo “6980”, denominato “Credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Il credito d’imposta, si ricorda, è stato istituito dall’art. 1, commi da 536 a 539, Legge n. 178/2020, per sostenere l’investimento nel capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e per promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.
Con il D.M. 19 novembre 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito le disposizioni attuative del credito d’imposta. Il Decreto, in particolare, prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 (da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.