Nel corso del mese di agosto opera la sospensione dei termini di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Trova poi applicazione la c.d. Proroga di Ferragosto, per effetto della quale i versamenti di imposte e contributi in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 22 agosto 2022.
La sospensione dei termini
L’art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016, prevede che nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre di ciascun anno operi la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento.
È previsto, in particolare, che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA, siano sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.
La sospensione opera anche sul termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni, nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Di conseguenza, il termine di trenta giorni per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità emesse prima del 1° agosto 2022 rimane sospeso sino al termine del periodo di sospensione, e ricomincia a decorrere dal 5 settembre 2022 (ipotizzando, ad esempio, un avviso bonario ricevuto dal contribuente il 20 luglio 2022, occorre considerare gli undici giorni dal 19 al 31 luglio e i diciannove giorni dal 5 al 23 settembre e, pertanto, il pagamento deve intervenire entro il 23 settembre 2022).
In relazione agli avvisi bonari il cui termine di pagamento inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, invece, il termine di trenta giorni è automaticamente differito e deve essere conteggiato a partire dal 4 settembre 2022 (pertanto, per gli avvisi bonari notificati nel periodo 1° agosto - 4 settembre 2022, il termine di pagamento slitta automaticamente al 4 settembre, iniziando a decorrere dal 5 settembre 2022).
Occorre, tuttavia, considerare che l’art. 37-quater, D.L. n. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, ha previsto che per le comunicazioni di irregolarità relative alle liquidazioni automatiche delle dichiarazioni fiscali, notificate nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine di pagamento sia fissato in sessanta giorni, anziché entro gli ordinari trenta giorni (il maggior termine di sessanta giorni opera soltanto in caso di pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione e, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pagamento rateale).
Pertanto, per gli avvisi bonari che possono fruire di tale beneficio, se il termine di sessanta giorni per il pagamento (in unica soluzione) cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini di decadenza ricominciano a decorrere dal 4 settembre 2022.
Dalla sospensione feriale restano tuttavia espressamente esclusi:
- gli atti di rideterminazione delle somme (a seguito, ad esempio, di sentenza);
- gli atti emessi in tema di accertamento di maggior valore ai fini del registro, di avviso di liquidazione derivante da riqualificazione degli atti oppure in caso di avviso di liquidazione dell’imposta di successione;
- i termini di versamento delle somme derivanti dalle cartelle di pagamento.
La Proroga di Ferragosto
L’art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006, prevede che tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti da effettuare con il Modello F24 nel periodo 1° agosto - 20 agosto siano differiti, senza alcuna maggiorazione, al 20 agosto. La proroga interessa poi anche il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in scadenza in tale periodo.
Tuttavia, poiché quest’anno il 20 agosto cade di sabato, il termine finale della proroga è fissato al 22 agosto 2022.
Il differimento riguarda esclusivamente i versamenti (imposte, tributi e contributi), compresi quelli rateali, da effettuare nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto a mezzo Modello F24 (sono dunque esclusi i versamenti che richiedono l’utilizzo del Modello F23).
Tra i tanti versamenti che beneficiano della proroga al 22 agosto 2022 rientrano, tra gli altri:
- l’IVA relativa al mese di luglio e al secondo trimestre 2022;
- le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini, nonché sull'ammontare dei canoni relativi ai contratti di locazione breve.
La Proroga di Ferragosto interessa anche i versamenti delle imposte risultanti dal Modello Redditi/IRAP 2022. Infatti, Il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni doveva essere effettuato entro il 30 giugno 2022, oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, poiché il termine del 30 luglio cade di sabato, slitta quindi al 22 agosto 2022.
Di conseguenza sono prorogati al 22 agosto 2022 anche i seguenti termini di versamento collegati al Modello Redditi 2022 (con maggiorazione dello 0,40%):
- imposte risultanti dal Modello Redditi PF e SP (periodo d'imposta 2021);
- imposte risultanti dal Modello Redditi SC (con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione bilancio nei termini ordinari);
- diritto CCIAA 2022;
- imposte sostitutive (contribuenti “minimi” e forfettari, IVIE, IVAFE, cedolare secca, ecc.);
- saldo 2021 e acconto 2022 contributi IVS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale;
- saldo 2021 e acconto 2022 contributi Gestione separata INPS.
La sospensione dei termini processuali
Da ultimo si evidenzia che nel periodo 1° - 31 agosto di ciascun anno opera la sospensione del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative (compreso il processo tributario).
Nell’ambito del contenzioso tributario, in particolare, la sospensione riguarda tutto l’ambito della procedura e, pertanto, vi rientrano il ricorso, la mediazione, la costituzione in giudizio, la presentazione di documenti e memorie.
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