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Come noto, la Legge n. 91/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, ha vincolato la fruizione dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale al regime di aiuti de minimis.
I beneficiari dei bonus sarebbero stati dunque tenuti a osservare, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, il tetto massimo di 200.000 euro, calcolato su base triennale (ossia, avendo a riguardo quanto già riconosciuto nel 2020 e nel 2021). Gli aiuti, inoltre, sono stati assoggettati alla definizione di “impresa unica” e, pertanto, nel tetto massimo di 200.000 euro sarebbero rientrati tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.
Tuttavia, nel corso dell’iter di conversione in legge del D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato approvato un emendamento che abroga il comma 3-ter dell’art. 2, D.L. n. 50/2022, che vincola(va) la fruizione dei crediti di imposta per il secondo trimestre riconosciuti alle imprese gasivore, non gasivore e non energivore al regime de minimis.
Di conseguenza, i crediti d’imposta per la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas ed energia elettrica possono essere ora utilizzati senza essere più sottoposti al regime de minimis e, quindi, all’obbligo di rimanere entro il tetto di 200.000 euro nel triennio.