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L’art. 2545-quater, Codice Civile, prevede l’obbligo, in capo alle società cooperative, di corrispondere una quota degli utili netti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
L’articolo 8 della Legge n. 59/1992 ha introdotto l’obbligo per le società cooperative di destinare una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Tale quota è fissata dal successivo articolo 11 nella misura pari al 3% degli utili.
Al medesimo obbligo soggiacciono le cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza o aderenti ad un’associazione nazionale che non abbia costituito il fondo.
È richiesto, in particolare, il versamento del 3% dell’utile netto di esercizio, ossia dell’intero utile di esercizio comprensivo delle quote da destinare alle riserve, comprese quelle obbligatorie.
Le modalità di versamento sono differenziate a seconda che la società cooperativa aderisca o meno alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
In particolare, le cooperative aderenti a tali associazioni sono tenute a versare la quota degli utili, entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, direttamente allo specifico fondo costituito da ciascuna associazione.
Le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione, o che hanno aderito ad un’associazione che non ha costituito il fondo, invece, devono effettuare il versamento, entro trecento giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, direttamente alle casse erariali (Decreto Min. Sviluppo Economico 23 luglio 2014).
In caso di revoca dell’adesione o di cambio d’associazione in corso d’anno, il versamento deve essere effettuato nella misura pro rata temporis rapportato a giorni.
L’omesso versamento degli importi dovuti può determinare, oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie e alla decadenza dalle agevolazioni fiscali, anche l’adozione di provvedimenti dell’autorità di vigilanza di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 220/2002, quali la gestione commissariale, lo scioglimento coattivo o la liquidazione coatta amministrativa.
Entro il prossimo 27 ottobre 2022, le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione sono quindi tenute al versamento in esame, da effettuare a mezzo Modello F24 (il versamento è richiesto solo se d’importo minimo pari a 10,33 euro).
Nella delega di pagamento, Sezione Erario, deve essere esposto il codice tributo “3012”. Il medesimo codice tributo deve essere utilizzato anche per il versamento degli eventuali interessi mentre, per il versamento delle sanzioni, occorre indicare il codice tributo “3014”.
In conclusione, si evidenzia che le somme dovute possono essere compensate con i crediti eventualmente disponibili.