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In sede di redazione dello Statuto di una società semplice, occorre prestare attenzione a quanto viene riportato nell’oggetto sociale. La Cassazione, con la Sentenza n. 12639/2022, ha ribadito che l’indicazione di attività diverse da quelle di cui all’art. 2135, Codice Civile, può far perdere alla società la qualifica di IAP e le relative agevolazioni.
La controversia oggetto della sentenza nasce dal ricorso che una società agricola presentava avverso il silenzio - rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell'IMU relativamente ad alcune aree per l'anno 2015.
La motivazione addotta dall’Ufficio per giustificare il diniego al rimborso è la mancanza, da parte della società agricola, del possesso dei requisiti oggettivi di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 99/2004.
I Giudici, analizzando la disciplina ICI, ricordano che le agevolazioni previste dall’art. 9, D.Lgs. n. 504/1992, si applicano qualora la società agricola di persone possa essere considerata imprenditore agricolo professionale, ove:
È bene ricordare che rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse, cioè: le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali; la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola, nonché l’agriturismo.
Ai fini dell’imposta municipale, è l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 a definire il perimetro soggettivo dell’esenzione. Tale norma prevede che i soggetti agevolati siano i “coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”.
Nel caso esaminato dai Giudici della Corte di Cassazione, sebbene uno dei soci rivestisse la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), la società difettava del requisito della previsione nell’oggetto sociale dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135, Codice Civile.
Infatti, nell’oggetto sociale riportato nello Statuto della società, figurava anche “l'attività di acquisto, compravendita, permuta di immobili in generale".
Tale circostanza, secondo il collegio giudicante, sarebbe sufficiente a far perdere alle società agricole la qualifica di IAP con la conseguente incapacità di fruire delle agevolazioni tributarie a loro riservate.
In merito all’espressa indicazione nell’oggetto sociale di un’attività diversa da quelle di cui all’art. 2135, Codice Civile, ricordiamo che il primo comma dell’articolo 2, D.Lgs. n. 99/2004, prevede che “non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi”.
Per quanto concerne l’affitto o la locazione di terreni e fabbricati, in mancanza di chiarimenti ufficiali, è opportuno far riferimento al tenore letterale della norma che limita la possibilità di affitto ai soli terreni e “fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c.”.
Alla luce di ciò, e anche di quanto sancito dalla sentenza in commento, la locazione di un fabbricato non rurale, quindi per usi commerciali, può compromettere l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135, Codice Civile.