Con lo scopo di favorire lo sviluppo dell’attività agricola esercitata dai giovani, la Legge di conversione del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), ha introdotto due correttivi in tema di prelazione agraria.
Tutela del diritto di prelazione
La prima novità riguarda l’integrazione di una norma già esistente e prevista dal comma 4-bis dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 228/2001, laddove viene stabilito che alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, gli enti preposti devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata considerando che, nel caso giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e 40 anni, avessero manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa, l’assegnazione degli stessi debba avvenire al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara.
Inoltre, laddove le richieste dei soggetti in possesso delle sopracitate caratteristiche risultassero plurime, fermo restando il canone base cui riferirsi, la procedura di assegnazione dovrà necessariamente avvenire mediante sorteggio.
L’integrazione apportata al comma 4-bis appena commentato, pur mantenendo invariata la sostanza della norma, introduce un’importante premessa che porta a tutelare il diritto di prelazione disciplinato dall’articolo 4-bis della Legge n. 203/1982.
Infatti, pur in presenza della procedura agevolata, l’articolo 4-bis della Legge n. 203/1982 prevede, in caso di nuovo affitto, l’applicazione del diritto di prelazione al conduttore del fondo, disponendo che, alla scadenza del contratto, qualora il proprietario del fondo intenda concedere lo stesso in affitto a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute consentendo, a quest’ultimo, di esercitare il suo diritto di prelazione a parità di condizioni economiche.
Ciò significa che la procedura agevolata a favore dei giovani imprenditori agricoli troverà applicazione solo nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte del conduttore del fondo.
Mancata prelazione per i confinanti
Il secondo intervento introdotto dalla Legge di conversione al Decreto Aiuti riguarda una limitazione del diritto di prelazione per i confinanti del fondo posto in vendita, al ricorrere di determinate condizioni.
Infatti, l’articolo 20-bis del Decreto Aiuti, che modifica l’articolo 14 della Legge n. 590/1965, prevede che il diritto di prelazione, da parte dei confinanti, non potrà essere esercitato qualora il terreno oggetto di vendita sia acquistato da giovani imprenditori agricoli che ricorrono a finanziamenti bancari con garanzia rilasciata da ISMEA, in base all’articolo 17, comma 2 del Decreto Legislativo n. 102/2004.
Ciò, tuttavia, trova applicazione esclusivamente con riferimento ai confinanti del fondo posto in vendita, pertanto continuerà a trovare applicazione l’esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore del terreno, anche in presenza di finanziamenti garantiti da ISMEA.
Si ricorda che per esercitare il diritto di prelazione, l’affittuario del fondo, in base all’articolo 8 della Legge n. 590/1965, deve essere un Coltivatore Diretto che sia titolare del contratto di affitto del fondo oggetto di vendita da almeno due anni.
In particolare, il diritto di prelazione spetta al Coltivatore Diretto solo se ricorrono queste condizioni:
- coltiva il fondo in qualità di affittuario da almeno due anni;
- non ha venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille (salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria);
- il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
La prelazione agraria è stata estesa agli imprenditori agricoli solo quali confinanti con il fondo agricolo offerto in vendita, e non quali affittuari.
Infine, per completezza, occorre segnalare come il diritto di prelazione agraria dell’affittuario, ai sensi del terzo comma, art. 2, del D.Lgs. 99/2004, è riconosciuto anche alle società agricole di persone a condizione che almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
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