Come noto, la c.d. “Legge di Bilancio 2021” ha previsto un unico canale di trasmissione, il Sistema di Interscambio, sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con soggetti non residenti.
Di conseguenza, dallo scorso 1° luglio 2022, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non devono essere più trasmessi all’Amministrazione finanziaria in forma massiva e con cadenza trimestrale, ma vanno comunicati, per ciascuna singola operazione, utilizzando il formato Xml della fatturazione elettronica e il Sistema di Interscambio, entro nuovi e più stringenti termini.
Dall’obbligo di comunicazione restano escluse le operazioni certificate da bolletta doganale o da fattura elettronica, nonché gli acquisti di beni e servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (IVA compresa).
L’adempimento interessa la generalità dei soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia per i quali sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica. Di conseguenza, a seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, anche:
- i contribuenti “minimi”;
- i contribuenti forfettari;
- i soggetti (società, associazioni ed enti) che adottano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991;
con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, sono ora tenuti alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Con Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso gli attesi chiarimenti sulla nuova modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, sotto forma di FAQ (si veda il nostro approfondimento "I primi chiarimenti sulla nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere").
Gli acquisti da soggetti non residenti
I dati delle operazioni scambiate con soggetti non residenti devono essere trasmessi all’Amministrazione finanziaria:
- operazioni attive, entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Dunque, la nuova modalità di comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti non prevede più un termine unico, fisso, per la trasmissione dei dati, ma un termine mobile, collegato alla data di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, in relazione agli acquisti, qualora tali documenti manchino o non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.
In caso di acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge, ossia all’integrazione della fattura ricevuta dal fornitore estero o all’emissione di autofattura, i termini per la trasmissione dei relativi dati sono tuttavia differenziati in base alla natura del fornitore estero e alla tipologia dell’operazione.
FATTISPECIE |
REVERSE CHARGE |
ANNOTAZIONE |
ESTEROMETRO |
Acquisto di beni in Italia da fornitore extracomunitario |
Autofattura elettronica entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. |
Registro IVA vendite: entro il giorno 15 del mese successivo ma con imputazione al mese di effettuazione dell’operazione. Registro IVA acquisti: entro il termine di liquidazione periodica in cui è esercitata la detrazione. |
TD19 da trasmettere entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (data Xml coincide con la data di effettuazione dell’operazione). |
Acquisto di beni in Italia da fornitore comunitario |
Integrazione della fattura estera entro il mese del suo ricevimento. |
Registro IVA vendite: entro il giorno 15 del mese successivo ma con imputazione al mese di ricevimento della fattura estera. Registro IVA acquisti: entro il termine di liquidazione periodica in cui è esercitata la detrazione. |
TD19 da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera (data Xml coincide con la data di arrivo della fattura estera). |
Acquisto intracomunitario di beni |
Integrazione della fattura estera entro il mese del suo ricevimento. |
Registro IVA vendite: entro il giorno 15 del mese successivo ma con imputazione al mese di ricevimento della fattura estera. Registro IVA acquisti: entro il termine di liquidazione periodica in cui è esercitata la detrazione. |
TD18 da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera (data Xml coincide con la data di arrivo della fattura estera). |
Acquisto servizi generici da fornitore extracomunitario |
Autofattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. |
Registro IVA vendite: entro il giorno 15 mese successivo ma con imputazione al mese di effettuazione. Registro IVA acquisti: entro il termine di liquidazione periodica in cui è esercitata la detrazione. |
TD17 da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (data Xml coincide con la data di effettuazione dell’operazione). |
Acquisto servizi generici da fornitore comunitario |
Integrazione della fattura estera entro il mese del suo ricevimento. |
Registro IVA vendite: entro il giorno 15 del mese successivo ma con imputazione al mese di ricevimento della fattura estera. Registro IVA acquisti: entro il termine di liquidazione periodica in cui è esercitata la detrazione. |
TD17 da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera (data Xml coincide con la data di arrivo della fattura estera). |
Acquisto servizi specifici da fornitore extracomunitario |
Autofattura entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. |
Registro IVA vendite: entro il giorno 15 del mese successivo ma con imputazione al mese di effettuazione. Registro IVA acquisti: entro il termine di liquidazione periodica in cui è esercitata la detrazione. |
TD17 o TD19 da trasmettere entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (data Xml coincide con la data di effettuazione dell’operazione). |
Acquisto servizi specifici da fornitore comunitario |
Integrazione della fattura estera entro il mese del suo ricevimento. |
Registro IVA vendite: entro il giorno 15 del mese successivo ma con imputazione al mese di ricevimento della fattura estera. Registro IVA acquisti: entro il termine di liquidazione periodica in cui è esercitata la detrazione. |
TD17 o TD19 da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera (data Xml coincide con la data di arrivo della fattura estera) |
In relazione agli acquisti di servizi specifici o di beni che si trovano già in Italia ed il cui trasporto non risulta documentato da DDT o da documentazione equipollente, pertanto, la tempistica per l’autofatturazione e, di conseguenza, per la trasmissione dei relativi dati ai fini dell’esterometro, è fissata entro lo stringente termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (ossia, entro il termine previsto in caso di fatturazione immediata) che, nella generalità dei casi, coincide con la data di pagamento del corrispettivo.
È, tuttavia, possibile fruire di un maggior termine per l’emissione dell’autofattura e per assolvere l’obbligo in esame, ricorrendo all’emissione di un’autofattura cartacea. In questa ipotesi, infatti, l’autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, e tale termine vale anche per la trasmissione dei dati ai fini dell’esterometro.
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