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Come noto, i termini a disposizione del Comune per notificare gli atti di accertamento riguardanti i tributi di propria competenza sono, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006).
A titolo esaustivo, ricordiamo anche che tali termini, con riferimento alle annualità accertabili nel 2020 (quindi si tratta delle annualità dal 2015 al 2019 ovvero anche del 2014 qualora risulti omessa la dichiarazione), subiscono il differimento di 85 giorni, così come stabilito dall’art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020.
Orbene, la citata differenziazione dei termini di accertamento dipende dal fatto che il contribuente abbia o meno presentato la dichiarazione relativa all’annualità posta sotto verifica (ricordiamo che per l’anno 2021 il termine di presentazione della dichiarazione IMU è stato prorogato al 31 dicembre 2022 ad opera dell’art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022).
Infatti, qualora il contribuente presenti la dichiarazione ma ometta di effettuare il versamento del tributo, il “dies a quo” cui riferirsi per la decorrenza dei termini di accertamento prende avvio dal termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere versato.
Diversamente, nel caso in cui ci trovassimo difronte ad una omessa dichiarazione, il giorno dal quale fare partire il conteggio dei cinque anni sarà quello entro il quale il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione e cioè l’anno successivo rispetto a quello a cui la dichiarazione si riferisce.
Pertanto, risulta del tutto evidente come, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, il Comune competente disponga di un anno in più per emettere il relativo atto con cui contestare l’omesso versamento (cfr. Sentenza Corte di Cassazione n. 16467 del 20 maggio 2022).
Per opportuna conoscenza ricordiamo di seguito il sistema sanzionatorio ai fini IMU:
Tutto ciò premesso, preme a tal punto sottolineare che vigendo ai fini IMU il principio dell’ultrattività della dichiarazione, secondo il quale il contribuente non deve presentare la dichiarazione ogni anno qualora non si siano presentati eventi che ne determinano l’obbligo, l’eventuale omissione dichiarativa nell’anno in cui si verifica l’evento avrà effetto sanzionatorio anche per gli anni successivi.
Inoltre, l’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione anche negli anni successivi, non comporta, per le successive annualità, l’estensione di un anno dei termini di accertamento.
Esemplificando, se un contribuente nell’anno 2021 effettua un acquisto per il quale sia tenuto a presentare nell’anno 2022 la dichiarazione IMU presso il Comune di competenza e non provveda in tal senso, omettendo anche il versamento del relativo tributo anche durante le successive annualità, l’attività accertativa potrà contestare la sanzione per omessa dichiarazione anche per gli anni successivi, ma il termine di un anno in più per la notifica dell’atto di accertamento riguarderà solamente l’anno 2021 poiché solo con riferimento a tale anno la presentazione della dichiarazione sarebbe dovuta slittare al 2022.