Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La richiesta di rimborso e/o compensazione del credito IVA maturato nei singoli trimestri dell’anno deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
In relazione al secondo trimestre 2022, tuttavia, il termine ordinario del 31 luglio è caduto di domenica e, pertanto, la scadenza è rientrata nell’ambito di operatività della c.d. Proroga di Ferragosto, per effetto della quale i versamenti e gli adempimenti in scadenza nel periodo 1-20 agosto di ciascun anno sono automaticamente posticipati, senza applicazione di interessi e sanzioni, al 20 agosto. Quest’anno il 20 agosto cade di sabato e, pertanto, l’istanza per il rimborso e/o la compensazione del credito IVA maturato nel secondo trimestre 2022, ossia il Modello IVA TR, può essere presentata entro il 22 agosto 2022.
Il credito IVA infrannuale, si ricorda, può essere richiesto a rimborso se d’importo superiore a 2.582,28 euro e purché ricorra almeno una delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), D.P.R. n. 633/1972.
|
LE CONDIZIONI PER IL RIMBORSO E/O LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE |
|
Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10%, inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni |
|
Effettuazione di operazioni non imponibili di cui all’art. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972, per un ammontare almeno superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate |
|
Acquisto e importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale dei beni e servizi imponibili acquistati e importati |
|
Effettuazione di operazioni non soggette a IVA per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia |
|
Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, o con rappresentante fiscale |
La richiesta di rimborso e/o compensazione può riguardare il solo credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, senza dunque ricomprendere l’eventuale credito IVA del trimestre precedente. Inoltre, poiché sono ammessi al rimborso e/o alla compensazione soltanto i crediti sorti nel corso del trimestre solare di riferimento, l’eventuale credito annuale riportato dalla Dichiarazione IVA 2022 (relativa al 2021) non è interessato dalla procedura.
Le due forme (rimborso e compensazione) possono essere utilizzate in alternativa tra loro o anche in concorso (ad esempio, si può chiedere un importo a rimborso e contemporaneamente utilizzare la parte residua in compensazione).
Il credito, inoltre, può essere recuperato per intero oppure solo parzialmente (lasciandone, ad esempio, una quota da utilizzare nelle successive liquidazioni IVA periodiche).
La richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale entro la soglia di 30.000 euro non richiede la prestazione di alcuna garanzia (la soglia di 30.000 euro è da intendersi riferita a tutte le richieste di rimborso avanzate nel corso dell’intero anno, e non alla singola richiesta).
Quando, invece, la richiesta di rimborso concerne importi superiori alla soglia di 30.000 euro, occorre distinguere tra:
Tra i contribuenti considerati “a rischio” rientrano:
In caso di opzione per l’utilizzo del credito in compensazione, invece, occorre verificare l’importo del credito IVA infrannuale già utilizzato nel Modello F24. Infatti, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annuali, il credito può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA TR, inviando la delega di pagamento mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La soglia di 5.000 euro deve essere determinata tenendo conto dei crediti trimestrali IVA chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Ad esempio, se per il primo trimestre è richiesto in compensazione un credito di 3.000 euro, nei trimestri successivi è possibile chiedere l'utilizzo in compensazione del credito maturato in seguito, senza che ricorra l’obbligo di apposizione del visto di conformità, solo per un massimo di 2.000 euro.
Qualora s’intenda utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (50.000 euro annui per le start up innovative), è richiesta l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.
In conclusione si evidenzia che ai fini della compensazione del credito IVA maturato nel secondo trimestre nel Modello F24 deve essere esposto il codice tributo “6037”.