Il D.L. n. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185/2022, prevede il riconoscimento dei crediti d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il terzo trimestre 2022.
Evoluzione normativa
Come noto, il D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, il D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia e il D.L. n. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, hanno introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, in relazione alle spese sostenute dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Ora, l’art. 6, D.L. n. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta anche per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
Il sostenimento delle spese nel periodo di operatività dell’agevolazione deve essere attestato dalle relative fatture di acquisto. Infatti, possono beneficiare del sostegno i soli consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento (pertanto, i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non assumono rilievo ai fini dell’agevolazione).
Credito d’imposta imprese gasivore
L’art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022, prevede il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale anche nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, ossia le c.d. imprese gasivore.
Nella definizione di imprese gasivore rientrano i soggetti che:
- operano in uno dei settori di cui all’allegato 1, D.M. n. 541/2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle, indumenti da lavoro, biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- nel primo trimestre 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale di cui all’art. 3, comma 1, D.M. n. 541/2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Credito d’imposta imprese non gasivore
L’art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022, prevede il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale anche nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, ossia le c.d. imprese non gasivore.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 per usi diversi dagli usi termoelettrici.
Credito d’imposta imprese energivore
L’art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022, prevede il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica anche nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, ossia le c.d. imprese energivore.
Nella definizione di imprese energivore, si ricorda, rientrano i soggetti individuati dal D.M. 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019 (tenendo anche conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa).
Il beneficio è poi riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia elettrica nel terzo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Credito d’imposta imprese energivore
L’art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022, prevede infine il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica anche nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese non energivore).
Il beneficio è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi; gli stessi devono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
In considerazione della natura agevolativa dei crediti in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’utilizzo degli stessi per importi superiori a 5.000 euro annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e neppure l’apposizione del visto di conformità.
L’utilizzo dei crediti in compensazione non è poi soggetto ai limiti di 2 milioni annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 e di 250.000 euro annui per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero ed entro il 31 dicembre 2022, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
A seguito della prima cessione sono ammesse solo ulteriori due cessioni, solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
A seguito della cessione del credito, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) e b), D.P.R. n. 322/1998 (ad esempio, dottori commercialisti e consulenti del lavoro) o dal responsabile di un CAF imprese.
Il credito d’imposta è fruibile dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione a mezzo Modello F24) e, comunque, entro il 31 dicembre 2022.
La definizione delle modalità operative della cessione del credito è stata demandata ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Da ultimo si evidenzia che i bonus energetici e gasivori non sono tassati ai fini IRPEF, IRES e IRAP, e non rilevano neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, TUIR.
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Gli adempimenti in capo ai fornitori di gas ed energia elettrica
L’art. 6, comma 5, D.L. n. 115/2022, prevede specifici adempimenti in capo ai fornitori di energie elettrica e gas, qualora l’impresa non gasivora e/o non energivora destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre 2022 si rifornisca di gas naturale o energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre 2019.
In tale ipotesi il fornitore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni in capo al fornitore per il mancato rilascio della stessa.
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