Con un provvedimento inserito all’art. 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-bis”), il Legislatore è tornato ad occuparsi della soglia limite prevista per la non imponibilità dei cosiddetti fringe benefit, meglio noti come compensi in natura.
In particolare, l’articolo sopra citato stabilisce che: “(…) limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Come noto l’art. 51, TUIR, si occupa della determinazione del reddito di lavoro dipendente, definendone i confini e le limitazioni stante le possibili fattispecie retributive ricorrenti tra datore di lavoro e dipendente.
Nell’ambito di tale rapporto di lavoro, infatti, sono normalmente presenti le erogazioni in denaro (non solo retributive, ma anche di altra natura), i rimborsi spese, le indennità di vario genere, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale e i compensi in natura, questi ultimi ordinariamente regolamentati dall’ultimo periodo del comma 3 del suddetto art. 51 del TUIR.
La norma originaria prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e, pertanto, risulta non imponibile, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro.
Tuttavia, al superamento di tale somma, tutto il valore del compenso in natura corrisposto al dipendente, concorrerà alla formazione del suo reddito imponibile.
Il Legislatore tributario era già intervenuto a modificare la soglia economica di non imponibilità sopra riportata, raddoppiandola a 516,46 euro annui sia per l’anno d’imposta 2020 che per il 2021, ma non operando anche per l’anno 2022 (almeno sino ad ora) i sostituti d’imposta erano automaticamente ritornati a considerare la soglia di non imponibilità dei compensi in natura pari all’originaria quota di 258,23 euro per anno.
Il recente provvedimento inserito nel Decreto Aiuti-bis (limitatamente al periodo d’imposta 2022) non solo stabilisce l’incremento di detta soglia a 600 euro, ma precisa che non concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
A ben vedere, il Legislatore si è spinto oltre il concetto di compenso in natura che solitamente non riguarda le erogazioni in denaro, pur mantenendo il principio secondo il quale se il valore dei beni o servizi nonché delle erogazioni concesse a fronte delle spese riguardanti le utenze domestiche superasse la soglia limite dei 600 euro, tutto il compenso percepito dal lavoratore dipendente sconta l’imposizione fiscale.
Da ultimo non dimentichiamoci che, sempre limitatamente all’anno 2022, per mitigare l’incremento avvenuto sul costo dei carburanti, il Legislatore ha previsto, all’art. 2 del D.L. n. 21/2022, che “(…) l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi”.
Pertanto, anche tale importo dovrà essere preso in considerazione qualora non sia già ricompreso nei 600 euro visti in precedenza, portando, di fatto e limitatamente all’anno 2022, la potenziale soglia di non imponibilità dei compensi in natura percepiti dal lavoratore dipendente a 800 euro annui.
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