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Con la Risposta ad Interpello n. 431 del 23 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un soggetto passivo italiano, operante nel regime forfettario, che effettua acquisti di beni presso operatori stabiliti in altro Paese membro sottoposti al regime delle piccole imprese. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il soggetto italiano non effettua acquisti intracomunitari di beni, poiché trattasi di operazioni rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di origine.
Il comma 58 dell'art. 1, Legge n. 190/2014, disciplina le modalità che i soggetti passivi in regime forfettario devono osservare in relazione alle operazioni, attive e passive, effettuate con operatori non residenti.
Relativamente agli acquisti intracomunitari di beni, tale disposizione prevede l’applicazione del disposto di cui all’art. 38, comma 5, lett. c), D.L. n. 331/1993, secondo cui, qualora gli acquisti intracomunitari siano di ammontare complessivamente inferiore a 10.000 euro, l'IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, pertanto, per il cessionario italiano che applica il regime forfettario, non sussiste l'obbligo di iscrizione all’archivio VIES e di presentazione dei Modelli INTRASTAT, salva la possibilità di opzione per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
Una volta superata la soglia di 10.000 euro di acquisti intracomunitari, l'acquisto assume rilevanza territoriale in Italia, con il conseguente obbligo di applicazione dell’ordinaria disciplina applicabile alle operazioni intracomunitarie. È dunque necessario integrare con l’imposta la fattura emessa dal fornitore comunitario per poi procedere, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, al versamento del tributo (senza peraltro la possibilità di portare in detrazione la relativa imposta).
Un contribuente operante nel regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, esercita l’attività di commercio al dettaglio di oggetti di artigianato. Nel corso del 2021 il contribuente ha effettuato acquisti intracomunitari di ammontare complessivo inferiore alla soglia di 10.000 euro e ora intende intrattenere rapporti commerciali con operatori economici ungheresi, effettuando presso gli stessi acquisti intracomunitari di ammontare complessivo annuo superiore a 10.000 euro.
Tali operatori ungheresi sono assoggettati al regime giuridico delle piccole imprese e, in particolare, al regime forfettario "KATA", che prevede l'esenzione da IVA fino al raggiungimento di un volume d'affari di 3 milioni di fiorini ungheresi (pari a circa 9.000 euro).
Il contribuente istante si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate chiedendo di conoscere gli adempimenti IVA da osservare per gli acquisti di beni effettuati presso detti operatori ungheresi.
Ad avviso dell'istante, indipendentemente dall'ammontare complessivo degli acquisti effettuati da altri Paesi membri (superiore o inferiore alla soglia di 10.000 euro), gli acquisti di beni effettuati da un soggetto passivo italiano presso un operatore comunitario sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, poiché si deve supporre che trattasi di operazioni rilevanti ai fini IVA nel Paese membro di origine dei beni.
Il soggetto passivo italiano resta comunque tenuto all’emissione di autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto, senza che ricorra l’obbligo di presentazione del Modello INTRA 2-bis.
Nella Risposta ad Interpello n. 431/2022, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto evidenziato che il regime speciale IVA accordato alle piccole imprese dall’art. 282, Direttiva n. 2006/112/CE, consente a ciascun Paese membro di prevedere modalità semplificate di applicazione e di riscossione dell’imposta per le operazioni attive dalle stesse effettuate, ferma restando l’applicazione delle soglie di esonero previste da ciascuno Stato (in Italia pari a 65.000 euro).
Nell’ambito della legislazione domestica, l’art. 38, comma 5, lett. d), D.L. n. 331/1993, prevede che non costituiscano acquisti intracomunitari gli acquisti di beni effettuati da un qualsiasi operatore italiano presso un operatore economico che nel proprio Paese membro beneficia dell'esonero accordato alle piccole imprese.
In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E/2010, il soggetto passivo italiano che effettua acquisti di beni presso un operatore stabilito in altro Stato membro, sottoposto al regime delle piccole imprese, non effettua un acquisto intracomunitario, giacché si deve presumere che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine.
L’acquirente italiano che non riceve dal proprio dante causa la documentazione rappresentativa dell'operazione è comunque tenuto, al fine di documentare l’acquisto, all’emissione di autofattura, senza applicazione dell'imposta (non ricorre, invece, l’obbligo di presentazione del Modello INTRA 2-bis).
In relazione al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal soggetto istante, poiché i sopraindicati adempimenti trovano applicano indipendentemente dal particolare regime dell'operatore italiano (forfettario o meno).