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Il nuovo modello di Dichiarazione IMU-IMPI è stato presentato dal D.M. 29 luglio 2022 e riportato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2022.
Normalmente, tale modello dichiarativo deve essere trasmesso agli organi competenti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta non conosciute dall’Amministrazione comunale.
Tuttavia, l’art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022, limitatamente al modello riferito all’anno 2021, ha stabilito una proroga al termine di presentazione della dichiarazione in oggetto, facendolo slittare al 31 dicembre 2022.
Tutto ciò premesso, vediamo quali sono le considerazioni che dovranno effettuare gli agricoltori in relazione a tale modello dichiarativo.
Stante il principio generale poc’anzi espresso (l’obbligo sussiste ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta”), le istruzioni ministeriali prescrivono la presentazione del modello di dichiarazione qualora Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agricola, possiedano e conducano terreni agricoli anche se risultano esenti dal pagamento dell’imposta comunale.
Al pari vanno indicate anche le aree fabbricabili possedute e condotte dai soggetti più sopra evidenziati (CD e IAP) sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Ai fini dell’imposta comunale, infatti, tali aree sono considerate non fabbricabili e come tali scontano l’imposta come fossero terreni agricoli, quindi se posseduti o condotti da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola, saranno del tutto esenti da imposizione.
Altra casistica per cui risulterà necessaria la compilazione del modello dichiarativo, ricorre qualora l’area edificabile perda l’esenzione in corso d’anno per sopravvenuta mancanza del requisito soggettivo di colui che la conduce (lo IAP perde la qualifica oppure smette di coltivare l’area oggetto di precedente esenzione).
Da ultimo ricordiamo che, in ottemperanza al principio base su cui si fonda il presupposto per la compilazione della dichiarazione, qualora siano già state comunicate con il modello le informazioni necessarie per, ad esempio, la fruizione dell’esenzione, in mancanza di variazioni che modifichino il presupposto impositivo, negli anni successivi non dovrà essere più presentato alcun modello.