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I numerosi interventi dell’Agenzia delle Entrate, riportati in altrettanto numerosi documenti di prassi, non hanno risolto ancora l’annosa questione legata alla visibilità della facciata, requisito quest’ultimo necessario per accedere ai benefici del corrispondente bonus.
La domanda che molti contribuenti si pongono è se la visibilità dalla strada o da suolo ad uso pubblico si riferisca alle sole facciate interne degli edifici o riguardi anche le facciate perimetrali esterne.
La cosa, a ben vedere, non è di poco conto perché un’interpretazione restrittiva, che richieda il rispetto del requisito della visibilità anche per le pareti esterne, verrebbe a compromettere numerosi interventi di riqualificazione già realizzati.
Come noto, l’agevolazione in commento riconosce una detrazione d’imposta (senza limiti di importo) attualmente pari al 60% della spesa sostenuta (fino al 31 dicembre 2021 la detrazione si attestava al 90%) e coprirà gli interventi sostenuti finanziariamente sino al 31 dicembre 2022.
Con riferimento al requisito della visibilità, anche la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 non consente di dirimere i legittimi dubbi posti in evidenza poc’anzi, infatti ritroviamo in essa passaggi interpretativi che ci sembrano antitetici e fuorvianti, che contribuiscono a lasciare irrisolto il problema.
Per “facciate interne” l’Amministrazione Finanziaria intende le superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, mentre la definizione di “facciata esterna” ricomprende le pareti che compongono l’intera area perimetrale dell’edificio.
Orbene, il requisito della “visibilità” dalla strada o da suolo ad uso pubblico per alcuni documenti di prassi (Circolare n. 2/E/2020) veniva richiesto solamente per le facciate interne, mentre non era richiesto, in quanto sempre agevolati, sugli interventi che si eseguivano sulle facciate esterne.
In altre occasioni la stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 7/E/2021 e diversi Interpelli) ha modificato la propria posizione sottoscrivendo la tesi in base alla quale la visibilità doveva ricorrere sia con riferimento alle facciate interne che con riferimento a quelle esterne, contribuendo, in tal modo, ad alimentare incertezze tra i contribuenti che avevano operato secondo la prima impostazione.
Con le istruzioni al Modello 730/2022, si è nuovamente ritornati sull’interpretazione maggiormente favorevole al contribuente, consentendo a quest’ultimo di verificare il rispetto del requisito della visibilità solamente sugli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio.
Questa ambivalenza nei contenuti interpretativi la troviamo ben evidente in un passaggio della Circolare n. 28/ del 25 luglio 2022 ove viene specificato che “il bonus facciate non spetta, quindi, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico. A titolo esemplificativo, il bonus facciate non spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico”.
Al fine di rendere funzionale la presente circolare, cerchiamo di riepilogare quelli che sono i punti fermi dell’agevolazione in commento, con specifico riferimento al requisito della visibilità:
Viste le considerazioni sin qui svolte, a tutt’oggi riteniamo utile consigliare la conservazione di un’adeguata documentazione fotografica che attesti la situazione di fatto con riferimento alla visibilità della facciata dell’edificio al momento dell’inizio dei lavori, nonché la separazione delle fatture riferite alle diverse tipologie di facciate al fine di frazionare il più possibile il rischio di non riconoscimento delle spese ammesse all’agevolazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.