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Con riferimento al nuovo adempimento, introdotto con decorrenza 1° maggio 2022 dal “Decreto PNRR 2” (D.L. n. 36/2022), riguardante l’obbligatorietà di trasmettere telematicamente all’ENEA le informazioni anche sugli interventi antisismici portati a compimento, precisiamo che, in mancanza dell’attivazione del portale all’uopo predisposto, i contribuenti si trovano ancora a brancolare nel buio.
Più in particolare, l’art. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63/2013, così come modificato dall’art. 24, comma 1, D.L. n. 36/2022, ha stabilito che, per i lavori chiusi dopo il 1° maggio 2022, “al fine di garantire la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali”.
Tuttavia, stante le premesse di cui sopra, il portale per l’invio dei dati non è ancora pronto e l’Agenzia delle Entrate è ancora in attesa di indicazioni da parte del Ministero della Transizione Ecologica.
È quanto si evince dalla comunicazione ENEA del 30 giugno scorso nella quale si legge: “Si informano gli utenti che ENEA è in attesa di ricevere dal Ministero competente (MITE) precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione. In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. L’obbligo della trasmissione dei dati a ENEA scatterà dalla messa online del nuovo portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite”.
A tutt’oggi non siamo ancora in grado di conoscere quali siano i dati da trasmettere, se sarà necessario conservare la documentazione dei lavori conclusi dopo il 1° maggio 2022 e, pertanto, se questi ultimi saranno soggetti al monitoraggio degli interventi ammessi al sismabonus.
La comunicazione ENEA è quindi solo teoricamente in vigore dal 1° maggio 2022, ma a livello pratico si resta in attesa di istruzioni più chiare sull’effettiva decorrenza dell’adempimento.
Non di meno, sussiste il dubbio sull’applicabilità della detrazione a seguito di mancata o tardiva trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi antisismici, perché l’unico documento di prassi a cui riferirsi per l’interpretazione di simili fattispecie risale alla Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 dove veniva chiarito, con riferimento agli interventi che comportavano risparmio energetico, che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non comportava la perdita del diritto alle detrazioni.