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Dopo la pubblicazione della Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, si sono rafforzate le procedure di verifica collegate alle cessioni dei crediti d’imposta, al fine di evitare potenziali truffe o contestazioni dovute ad una limitata diligenza da parte dei cessionari nella gestione degli acquisti.
Infatti, molti contribuenti interessati alla cessione dei propri crediti d’imposta, si sono visti recapitare dagli istituti cessionari delle mail che riportavano la seguente dicitura: “La pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E ha imposto alla banca di rafforzare i propri controlli prima di poter finalizzare l’acquisto dei crediti ceduti.”
Tali accurate procedure di verifica hanno conseguentemente comportato l’allungamento dei tempi necessari all’elaborazione delle pratiche, richiedendo ai beneficiari originari integrazioni documentali che favorissero l’asseverazione sulla congruità dei lavori rispetto al valore dell’immobile oggetto d’intervento e ne testimoniassero l’effettiva realizzazione.
È il caso di Poste Italiane che, a partire dall’8 agosto 2022, richiede una nuova dichiarazione del tecnico responsabile che si soffermi nell’analisi degli indicatori di rischio visti come:
Anche altri istituti richiedono integrazioni documentali che a volte si sostanziano in elaborati fotografici atti a dimostrare l’intervento effettuato a fronte del quale il credito ceduto possa risultare congruo e non gonfiato ad arte.
Il problema che può sorgere, tuttavia, va riscontrato nel fatto che l’integrazione documentale viene richiesta ed affidata al tecnico responsabile del cantiere il quale spesso non ha termini concreti di riferimento, specialmente laddove viene richiesta garanzia sulla coerenza reddituale, finanziaria e patrimoniale del cliente rispetto ai lavori effettuati.
Logica conseguenza di un tale appesantimento burocratico sarà che, se non giungeranno tempestivi chiarimenti ufficiali al riguardo, si rischierà di vedere bloccate le procedure di cessione del credito con conseguente allungamento delle tempistiche corrispondenti che determineranno la riduzione dell’efficacia dello strumento di monetizzazione delle detrazioni fiscali.