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Come noto, nel quadro RU del Modello Redditi 2022 vanno indicati gli investimenti in beni strumentali prenotati entro la fine dell’anno 2021, ma effettuati nel 2022, così da usufruire delle aliquote agevolate più favorevoli.
L’obbligo di monitoraggio degli investimenti solo prenotati nel 2021 rappresenta una delle novità di maggior impatto per il bonus investimenti beni strumentali e, nella versione aggiornata delle istruzioni, recepisce la proroga del termine lungo di effettuazione dell’investimento, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, di cui all’art. 3-quater, D.L. n. 228/2021, qualora entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Nella compilazione del suddetto quadro RU alcuni contribuenti stanno incontrando difficoltà qualora abbiano effettuato investimenti in beni materiali Industria 4.0 la cui interconnessione risulti tardiva e, pertanto, sia avvenuta in un periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento risulta, di fatto, effettuato.
L’Amministrazione Finanziaria (Circolare n. 9/E/2021) ha già chiarito che, ricorrendo una tale fattispecie ed il bene entri comunque in funzione pur senza risultare interconnesso, il contribuente potrà optare o per la fruizione del credito d’imposta maggiorato all’atto dell’avvenuta interconnessione, ovvero potrà scegliere di usufruire da subito dell’agevolazione ordinaria per poi passare a quella maggiorata allorquando si realizzi l’interconnessione prevista ab origine.
Tutto ciò premesso ricordiamo che le istruzioni aggiornate del modello dichiarativo richiedono la segnalazione delle prenotazioni degli investimenti effettuati nel 2021 e, pertanto, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella sezione IV del quadro RU vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, “anche i dati degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione”.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente il legittimo dubbio in merito alla considerazione degli investimenti effettuati nel 2021, ma non ancora interconnessi a fronte dei quali in contribuente ha scelto di fruire del credito d’imposta 4.0 (ad esempio 50%) solamente dal periodo d’imposta in cui avviene materialmente l’interconnessione (anno 2022).
L’indicazione della Direzione Centrale delle Entrate di riportare il credito d’imposta al rigo RU5 del Modello Redditi 2022, salvo poi utilizzarlo a decorrere dall’anno dell’interconnessione, lascia alquanto perplessi in quanto, seppure l’investimento risulti realizzato, di fatto l’agevolazione 4.0 non è maturata poiché mancano ancora le condizioni richieste dalla norma.
Un chiarimento ufficiale risulta oltremodo opportuno laddove il contribuente scelga di esercitare l’altra opzione ammissibile, in base alla quale, per la stessa tipologia d’investimento vista più sopra (interconnessione tardiva), si fruisca del credito d’imposta ordinario (ad esempio 10%) nel periodo d’imposta 2021 per poi passare al credito d’imposta maggiorato (ad esempio 50%) nel periodo d’imposta successivo (2022).
È del tutto evidente come la compilazione del quadro RU risulti piuttosto complicata tenendo conto anche dell’esempio riportato dall’Agenzia delle Entrate che ipotizza l’investimento in un bene 4.0 del costo di 90.000 euro effettuato nel 2021, ma interconnesso nel 2022 a fronte del quale si sia scelto di fruire della prima quota di credito ordinario al 10% nel periodo d’imposta 2021 per poi beneficiare, a partire dal 2022, del credito d’imposta maggiorato al 50%.
In particolare avremo:
prima quota (1/3) credito ordinario 2021: (90.000 × 10%) / 3 = 3.000 euro
quota (1/3) credito maggiorato (compensato con la quota ordinaria 2021):
[(90.000 × 50%) – 3.000] / 3 = 14.000 euro
A questo punto il problema riguarda l’inserimento di tali dati nel quadro RU del Modello Redditi 2022 e 2023.
Come rilevato da autorevoli esperti della materia, “una volta inserito il credito “ordinario” ed il suo primo utilizzo non si comprende se (e come) si debba scaricare il rigo “intestato” con il codice L3 per poi compilare (l’anno successivo) il nuovo codice 2L. Tale “scarico”, infatti, stando alle istruzioni può avvenire solo per utilizzo, cessione, riversamento, rimborso o trasferimento al consolidato, mentre nell’ipotesi sopra esaminata, il residuo credito concorre a formare quello codificato diversamente”.
Una possibile soluzione, che ci sentiamo di sottoscrivere anche se non confermata da fonti ufficiali, potrebbe portare a considerare (ai fini compilativi) il credito maggiorato come se fosse pari a 35.000 euro (45.000 - 9.000), portando a conclusione il credito ordinario di 9.000 euro.
Così facendo si dovrebbe mantenere iscritto il credito ordinario per le sue tre quote corrispondenti, compilando, per differenza, il rigo relativo al codice 2L (credito maggiorato di 35.000 euro) da spesare come segue: