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Come noto, l’art. 3, D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, ha previsto un credito di imposta pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria EURO 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto.
Con il D.M. 13 luglio 2022 e con il successivo D.M. n. 324 del 29 luglio 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha definito le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a complessivi 497 milioni di euro.
Sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono state poi rese disponibili alcune FAQ sulla nuova agevolazione.
Da ultimo, con il comunicato stampa del 3 settembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha annunciato che la piattaforma elettronica per la presentazione delle istanze sarà attivata a partire dal 12 settembre 2022 (e resterà attiva per i trenta giorni successivi).
L’agevolazione in esame è destinata alle imprese che dispongono dei seguenti requisiti:
Come sopra anticipato, il credito di imposta è fissato in misura pari al 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria EURO 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto, al netto dell’IVA.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Lo stesso, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, pur nei limiti del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi; la delega di pagamento deve essere obbligatoriamente presentata tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.
È, infatti, previsto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per il tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, trasmetta all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso a ciascuna di esse.
Ai fini della compensazione non operano i limiti di 2 milioni di euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, e di 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
La domanda per il bonus carburante deve essere presentata mediante l’apposita piattaforma elettronica che sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane a partire dal 12 settembre 2022 e per i trenta giorni successivi.
Oltre agli identificativi SDI (Sistema di Interscambio) delle fatture di acquisto del gasolio relativo al primo trimestre 2022, i richiedenti dovranno allegare alla domanda anche la seguente documentazione:
Le risorse disponibili saranno assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.