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Sulla vexata quaestio dibattuta a livello giurisprudenziale in merito al trattamento fiscale delle aree destinate a verde pubblico attrezzato, i Giudici di legittimità hanno confermato il loro orientamento altalenante, pubblicando l’Ordinanza n. 21351 del 27 luglio 2021 dove viene precisato, in tema di ICI/IMU, l’assoggettamento al tributo locale di un’area destinata, dal Piano Regolatore Generale, a “verde attrezzato e spazio per lo sport” in quanto la stessa mantiene la caratteristica di edificabilità prevista ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992.
Di indirizzo opposto risulta essere il pronunciamento della Suprema Corte nell’Ordinanza n. 10231 del 27 aprile 2018 dove viene precisato come la “destinazione urbanistica a “verde pubblico” sottragga l’area al regime fiscale dei suoli edificabili, ai fini ICI”.
A ben vedere, tuttavia, previa lettura completa delle Ordinanze poste a confronto, è possibile riscontrare una possibile zona comune espressa dai Giudici togati, laddove viene data rilevanza al concetto di vincolo di destinazione di utilizzo dell’area in questione.
In pratica, ciò che rileva è l’effettuazione di un accurato esame del PRG al fine di determinare se sussiste o meno un vincolo che precluda a iniziative private o promiscue tutte quelle trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.
Infatti, la natura edificabile di un’area ubicata in zona destinata a “spazi pubblici attrezzati e per lo sport” non potrà essere negata laddove risulti possibile l’intervento di privati in regime di concessione, poiché tale destinazione urbanistica comporta non soltanto l’edificabilità in senso tecnico, ma anche lo stretto legame tra edificabilità e iniziativa privata (cfr. Sentenze n. 19591/2008 e n. 23206/2019).
Qualora, invece, sull’area sussista un vincolo di destinazione che precluda in modo assoluto la realizzazione di iniziative private, neppure attraverso apposite convenzioni consentendo esclusivamente l’utilizzo pubblicistico della zona, dovrà negarsi la natura edificatoria della stessa, venendo meno il presupposto impositivo richiesto per il versamento del tributo.
Considerate le possibili implicazioni determinate da orientamenti che appaiono (in prima battuta) contrastanti tra di loro, riteniamo che sarebbe quanto mai opportuno un pronunciamento univoco delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al fine di legittimare una linea di comportamento univoca che non lasci spazi di incertezza come quelli attuali.
Le considerazioni sin qui svolte hanno un potenziale riflesso anche nel settore agricolo, con particolare riferimento alle agevolazioni PPC (Piccola Proprietà Contadina) e al concetto di finzione giuridica legato all’esonero IMU delle aree fabbricabili.
In particolare, qualora il terreno oggetto del contendere risulti, per le motivazioni prima esplicitate, non edificabile e per esso non sussistano inibizioni allo svolgimento dell’attività agricola, nel caso tale terreno venga acquisito (totalmente o in quota) insieme ad un fondo rustico da soggetti dotati dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma, anche su di esso non saranno preclusi i benefici riconosciuti dall’agevolazione PPC.
Per concludere, ricordiamo che per beneficiare della finzione giuridica che consente l’esonero dal versamento dell’IMU su aree edificabili, sarà indispensabile che il proprietario dimostri di essere un Coltivatore Diretto (CD) o un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) iscritto alla previdenza agricola (o una società agricola IAP) e che, tale soggetto, eserciti direttamente la coltivazione del fondo, la silvicoltura, la funghicoltura o l'allevamento di animali.
Precisiamo, infine, che la Risoluzione n. 2/DF/2020 ha esteso l’applicazione di tale finzione giuridica anche agli altri contitolari dei terreni, seppure questi non posseggano la qualifica di CD o IAP.