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Per compensare in parte i maggiori costi per energia e gas sono stati adottati dei provvedimenti sia per le imprese a forte consumo di energia e gas, sia per quelle cosiddette non energivore e non gasivore, prevedendo il riconoscimento di un credito d’imposta sui consumi effettivi sostenuti, per ora, fino al terzo trimestre 2022.
Le misure di sostegno si applicano sui consumi delle imprese gasivore ed energivore dal primo trimestre 2022 e, a decorrere dal secondo trimestre 2022, anche per le altre imprese.
In particolare, per i consumi di energia, sia per le imprese energivore[1] che per quelle non rientranti in questa categoria, ma a condizione che detengano almeno un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è prevista la verifica della condizione che i costi per kWh della sola componente “energia elettrica” (in genere riportata in fattura come “spesa per la materia energia”), calcolata sulla media del trimestre precedente a quello oggetto di sostegno, al netto di eventuali sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E/2022, ha precisato che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia si tiene conto delle seguenti voci di costo:
energia + perdite di rete + dispacciamento + commercializzazione
Di solito, nella fattura descrittiva (o di cortesia) inviata dal fornitore, sono i costi indicati come “spesa per la materia energia”. Sono invece esclusi tutti gli altri oneri diretti o indiretti indicati in fattura (trasporto, coperture finanziarie, imposte). Eventuali sussidi percepiti devono essere esclusi dal calcolo del costo medio dell’energia, mentre, gli stessi non rilevano ai fini del calcolo del credito d’imposta.
Invece, per quanto riguarda i costi sostenuti per l’acquisto del gas, il credito d’imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale consumato, calcolato come media dei prezzi di riferimento del mercato infragionraliero (MI-Gas), pubblicati dal GME (Gestore dei Mercati Energetici), riferito al trimestre precedente, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta occorre fare riferimento unicamente al costo di acquisto della componente “gas”, ad esclusione di ogni ulteriore onere accessorio. Non concorrono alla formazione della spesa per la “materia gas naturale” le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura (c.d. servizi di rete). Inoltre, il costo del gas è calcolato sui consumi effettivi relativi a trimestri oggetto di sostegno e, pertanto, la componente gas acquistata in un determinato trimestre deve anche essere stata consumata nello stesso periodo, ne consegue che dal costo del gas di un determinato trimestre occorre escludere:
Qualora, successivamente alla determinazione del credito dovessero pervenire dei conguagli relativi al periodo oggetto di sostegno, si dovrà procedere al riversamento dell’eventuale maggior credito utilizzato ovvero in caso di conguagli a debito utilizzare il maggior credito (ma entro il 31 dicembre 2022).
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Settore |
Beneficiari |
Credito d’imposta spettante |
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1° trim. 2022 |
2° trim. 2022 |
3° trim. 2022 |
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ENERGIA ELETTRICA |
Imprese energivore |
20% |
25% |
25% |
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Imprese non energivore |
Nulla |
15% |
15% |
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GAS |
Imprese gasivore |
10% |
25% |
25% |
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Imprese non gasivore |
Nulla |
25% |
25% |
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Anche per il terzo trimestre 2022, le imprese destinatarie dei citati crediti d’imposta, non energivore e non gasivore, qualora si riforniscano dallo stesso fornitore nei periodi di osservazione (trimestri anno 2019 e 2022), se la richiederanno, riceveranno una comunicazione dal fornitore contenente:
Molti fornitori hanno provveduto a comunicare in questi giorni i dati richiesti, anche senza aver ricevuto alcuna richiesta da parte del loro cliente. Tuttavia, specie per il terzo trimestre, è più che mai opportuno richiedere tali dati al proprio fornitore, qualora sia il medesimo nei periodi di riferimento, inviando una richiesta a mezzo PEC (si veda il facsimile).
Invece, le imprese che hanno un diverso fornitore rispetto ai periodi oggetto di osservazione, devono provvedere autonomamente alla verifica del requisito ed al calcolo del credito d’imposta eventualmente spettante.
Dato che il credito d’imposta in commento è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2022 (o cedibile a terzi ed utilizzabile entro il medesimo periodo) è necessario procedere celermente alla verifica ed alla definizione del credito spettante nel terzo trimestre in quanto alcune imprese potrebbero non avere sufficienti imposte da compensare.
[1] Sono imprese energivore quelle rispondenti ai requisiti del D.M. 21 dicembre 2021 (art. 3), iscritte nell’elenco CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) disposto dal medesimo Decreto. Le imprese devono essere regolarmente iscritte al CSEA; a tal proposito, per il 2022 vale anche l’iscrizione con la sessione supplettiva del suddetto elenco (Circ. Agenzia delle Entrate n. 13/E/2022). Per tali imprese l’iscrizione al registro necessita del requisito che il costo dell’energia sia almeno pari al 20% dal VAL (art. 2 del D.M.) o al 2% del fatturato.