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Con la Risoluzione n. 47/E del 6 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’aliquota IVA agevolata del 5%, temporaneamente accordata alle somministrazioni di gas metano per combustione, a uso civile o industriale, è applicabile sull’intero importo della bolletta, inclusi gli oneri di sistema e quelli accessori.
Il nuovo intervento dell’Amministrazione Finanziaria segue e rettifica le indicazioni rese nella Risposta ad Interpello n. 368 del 7 luglio 2022, che tanto allarme avevano suscitato tra gli operatori del settore.
Come noto, l’art. 2, comma 1, D.L. n. 130/2021, ha accordato l’aliquota IVA agevolata del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali. La misura, originariamente prevista in relazione ai soli consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, è stata oggetto di reiterate proroghe.
In particolare, l’art. 1, comma 506, Legge n. 234/2021, ha prorogato l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. In seguito, l’art. 2, comma 1, D.L. n. 17/2022, ha prorogato l’agevolazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. L’art. 1-quater, comma 1, D.L. n. 50/2022, ha poi accordato l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Da ultimo, l’art. 5, D.L. n. 115/2022, ha prorogato la misura agevolativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Con la Risposta ad Interpello n. 368 del 7 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’aliquota IVA del 5% è (temporaneamente) applicabile sia alle somministrazioni di gas metano per uso civile e industriale ordinariamente assoggettate all’aliquota IVA del 10%, sia alle somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.
In tale documento di prassi, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’aliquota IVA agevolata del 5% non è applicabile alle voci diverse dalla somministrazione, come i servizi accessori o la quota fissa della tariffa. Secondo tale impostazione, pertanto, le operazioni diverse dalla somministrazione di gas naturale avrebbero dovuto essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Con la Risoluzione n. 47/E del 6 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha opportunamente rettificato le indicazioni rese nella Risposta ad Interpello n. 368/2022.
In particolare, considerato che la finalità della misura in esame è quella di ridurre il più possibile il costo complessivo della bolletta a carico dell’utente finale, l’Agenzia delle Entrate ha ora precisato che l’aliquota IVA del 5% è applicabile all’intera fornitura di gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resta in vigore la norma temporanea.