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Con la Risposta ad Interpello n. 444 del 6 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla detrazione dall’imposta lorda del 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, disposizione quest’ultima richiamata all’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020.
Più in particolare, il citato articolo prevede che sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sia riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tale detrazione, pari al 75%, viene calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
Inoltre, la medesima detrazione spetterà in caso di interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Tutto ciò premesso, la società istante, proprietaria di tre immobili classificati come strumentali per natura concessi regolarmente in locazione, chiedeva se i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati dai conduttori potessero beneficiare della detrazione prevista dal citato art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.
La risposta dell’Amministrazione Finanziaria, oltre ad essere adeguatamente circostanziata, attesta la più ampia applicabilità dell’agevolazione, precisando che la norma posta sotto esame non pone alcun limite di natura soggettivo od oggettivo al riconoscimento del beneficio “de quo”.
Pertanto, la detrazione fiscale potrà essere fruita dai proprietari o dai detentori degli immobili oggetto d’intervento siano questi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali” (compresi gli agriturismi).
Tra le condizioni richiamate per potere accedere ai benefici qualora gli immobili risultino locati, viene precisato che, al pari di quanto previsto per le altre agevolazioni edilizie, la detrazione potrà spettare ai detentori dell’immobile qualora gli stessi sostengano direttamente le spese previo consenso del proprietario ed il contratto di locazione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Viene anche ricordato che tra i requisiti richiesti per potere accedere alla detrazione in oggetto è necessario che gli interventi che si andranno ad eseguire rispettino le specifiche previste dal D.M. n. 236/1989, atte a garantire, grazie all’eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate puntualizza che la detrazione del 75% si aggiunge alla detrazione già prevista per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR (50%) ed alla maxi detrazione (110%) di cui all'art. 119, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020 e, a differenza di quest'ultima, non è vincolata all'effettuazione degli interventi trainanti.