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Non sempre i contribuenti hanno capienza fiscale sufficiente per poter utilizzare direttamente i propri crediti d’imposta. Di conseguenza, il nostro ordinamento tributario consente a tali soggetti di monetizzare velocemente tali risorse finanziarie attraverso l’istituto della cessione del credito il quale, tuttavia, segue proprie regole a seconda della tipologia del credito oggetto di trasferimento.
Considerato l’ampio spazio che abbiamo riservato nelle nostre circolari alla specifica cessione dei crediti d’imposta collegati al mondo dell’edilizia, nella presente informativa intendiamo soffermarci su altre tipologie di crediti che riteniamo pur sempre interessanti per chi ci legge.
La possibilità di cedere i crediti IVA è stata, recentemente, implementata con riferimento ai crediti derivanti dalle liquidazioni trimestrali che, a partire dal 1° gennaio 2020, possono essere ceduti al pari di quelli risultanti dalla dichiarazione annuale.
La corrispondente procedura prevede la presenza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da un Notaio in cui devono risultare incontrovertibilmente le parti contraenti e l’importo del credito ceduto (Risoluzione n. 103 del 6 settembre 2006).
Prima di effettuare la cessione, il contribuente dovrà riportare l’eccedenza d’imposta nella dichiarazione annuale, ovvero nell’istanza trimestrale di riferimento (Modello IVA TR) e chiederne il rimborso notificando formalmente (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) all’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria e all’Agente della Riscossione la propria rinuncia a favore del cessionario.
Si precisa che la cessione del credito IVA, notificato all’Amministrazione Finanziaria, è opponibile nei confronti della stessa ai sensi del combinato di cui all’art. 43-bis, comma 3, D.P.R. n. 602/1973 e all’art. 1, comma 4, D.M. n. 384/1997.
Quale risultato della procedura intrapresa si avrà che il cessionario pagherà al cedente il prezzo della cessione e l’Agenzia delle Entrate rimborserà il credito del cedente al cessionario.
Quando viene notificata una cessione di credito all’Ufficio, quest’ultimo, se avrà perplessità sui documenti prodotti, è tenuto ad informare il cedente prima dell’ordine di pagamento.
Con riferimento ai crediti d’imposta energia, previsti dalle seguenti disposizioni normative in base al trimestre di riferimento:
si precisa che in alternativa all’utilizzo in compensazione orizzontale, i citati crediti d'imposta potranno essere ceduti dalle imprese beneficiarie, entro il 31 dicembre 2022 e solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Saranno possibili due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.
La cessione dei suddetti crediti d'imposta dovrà essere poi comunicata all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; inoltre, l’utilizzazione da parte del cessionario dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente (tramite Modello F24).
Con riferimento alle determinate tipologie di crediti d’imposta di seguito riportate:
la cessione ad altro soggetto è stata ammessa, in base all’art. 122, D.L. n. 34/2020, fino al 31 dicembre 2021 (anticipata al 30 giugno 2021 con riferimento al solo credito d’imposta riferito agli ambienti di lavoro) e, pertanto, oramai i tempi sono scaduti.
Diversamente, il credito d’imposta istituito dall’art. 5, D.L. n. 4/2022, a favore delle imprese del settore turistico, nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - “Gestione di piscine”, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, può ancora essere ceduto e, quindi, riteniamo opportuno analizzarne la procedura.
La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate indicando i dati del cessionario nella Sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione approvato dal Provvedimento 30 giugno 2022, da presentare entro il termine ultimo del 28 febbraio 2023.
Ogni contratto di locazione, per il quale si opta per la cessione del credito, comporterà l’acquisizione da parte del cessionario dell’intero importo corrispondente, non essendo ammessa la cessione parziale.
Il cessionario sarà tenuto, inoltre, a comunicare l’accettazione del credito acquisito utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata nel portale dell’Agenzia delle Entrate e, una volta avvenuta l’accettazione (alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto), testimoniata dal rilascio della ricevuta da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Il Decreto Sostegni-bis (art. 19 del D.L. n. 73/2021) ha introdotto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale (ACE) tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote di cui agli artt. 11 e 77, TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Per convertire la deduzione ACE in credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, con suo Provvedimento n. 238235 del 17 settembre 2021, ha istituito un’apposita “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE” che poteva essere trasmessa a partire dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
La procedura riguardante la cessione del credito ACE comporta la predisposizione di una apposita comunicazione che dovrà avvenire a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal momento in cui il credito risulta utilizzabile da parte del cedente.
Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente oppure, in alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari potranno cedere ulteriormente i crediti d’imposta ad altri soggetti.