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Argomento di grande attualità è il problema legato all’approvvigionamento energetico che, a causa della situazione geopolitica internazionale, sta determinando e continuerà a determinare l’aumento smisurato dei costi relativi al gas e all’energia elettrica.
L’attuale esecutivo è in procinto di definire nuove misure per il contenimento di tali spese e, nell’attesa che ciò si realizzi, le imprese stanno facendo i conti con le disposizioni attualmente in vigore che consentono di calcolare un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica.
La difficoltà legata alla citata determinazione del credito d’imposta, nasce dal fatto che il calcolo corrispondente deve essere effettuato sui consumi effettivi di energia elettrica registrati nei periodi agevolati e non sulle stime normalmente fatturate dai gestori.
A tal fine, il contribuente sarà tenuto a verificare ed analizzare le letture del contatore e i quadri di dettaglio relativi la spesa per la materia energia riportati in bolletta.
A titolo esemplificativo, supponiamo di avere ricevuto una bolletta relativa al mese di luglio 2022 riportante al proprio interno una lettura rilevata per un periodo che parte dal 10 maggio ed arriva al 7 luglio 2022.
Il consumo effettivo rilevato nel quadro di dettaglio riguarderà i periodi:
tuttavia l’importo fatturato comprenderà anche la stima dei consumi al 31 luglio 2022, determinando un valore che non potrà essere preso a riferimento per il calcolo dell’agevolazione.
Per tale motivo, i dati presenti in bolletta si riferiscono solo in parte a quelli necessari al contribuente per effettuare il calcolo del credito d’imposta, pertanto risulterà opportuno avvalersi della possibilità (per le imprese non energivore) di chiedere al fornitore una comunicazione contenente dati utili a tal fine.
Quest’ultima possibilità, in base all’articolo n. 6, comma 5 del D.L. n. 115/2022, viene riconosciuta allorquando l’impresa beneficiaria del contributo riferito al secondo e terzo trimestre del 2022, si rifornisca di energia elettrica dallo stesso fornitore da cui attingeva la medesima risorsa nel secondo trimestre dell’anno 2019.
Ricorrendo una tale opportunità, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale scatta il credito d’imposta (ad esempio, con riferimento al terzo trimestre 2022, entro il 29 novembre 2022), previa richiesta del cliente, è tenuto ad inviare una comunicazione nella quale sarà presente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
Si precisa che, a tutt’oggi, ARERA non ha ancora definito le specifiche modalità e il contenuto della comunicazione sopra citata con riferimento al credito relativo al terzo trimestre 2022, ma, sulla base della precedente esperienza, si ritiene che la stessa dovrà essere effettuata via PEC o con modalità analoga che ne garantisca il tracciamento.