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Il prossimo 30 settembre 2022 scade il termine di presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno incassata negli anni 2020 e 2021. L’adempimento ricorre in capo ai gestori delle strutture ricettive poste nei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno.
Come sopra anticipato, il prossimo 30 settembre 2022 (termine prorogato dal D.L. n. 73/2022 rispetto all’ordinaria scadenza del 30 giugno) scade il termine di presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno incassata negli anni 2020 e 2021. La trasmissione delle dichiarazioni deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.
L’obbligo di presentazione ricorre in capo al soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da un dichiarante diverso dal gestore (curatore fallimentare, erede, ecc.) secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al D.M. 29 aprile 2022.
In relazione alle locazioni brevi, ossia alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi (ossia, nella generalità dei casi, l’intermediario immobiliare).
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
Le dichiarazioni, e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.
In conclusione, si evidenzia che i Comuni possono aver previsto ulteriori adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive, come la presentazione di comunicazioni periodiche (in genere trimestrali) contenenti i pernottamenti registrati per il calcolo dell’imposta di soggiorno e l’importo da riversare. In tali ipotesi la dichiarazione annuale non è sostitutiva delle comunicazioni periodiche previste dai Comuni, che devono, pertanto, continuare ad essere presentate.