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L’art. 7, D.L. n. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, riconosce anche per il terzo trimestre 2022 l’applicazione del credito d’imposta del 20% per l’acquisto di carburante da destinare alla trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.
Tale misura è stata introdotta a partire dal primo trimestre 2022, con lo scopo di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti e, limitatamente al secondo trimestre 2022, aveva interessato solamente le impese esercenti l’attività della pesca, per poi ritornare, nel terzo trimestre 2022, a coinvolgere anche le imprese esercenti attività agricole.
In pratica, il credito d’imposta in commento ha interessato le aziende appartenenti ai settori sopra citati per gli acquisti di carburante effettuati secondo la seguente tabella cronologica:
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Imprese esercenti attività agricole |
Imprese esercenti attività della pesca |
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Gennaio - febbraio - marzo (2022) |
Gennaio - febbraio - marzo (2022) |
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Aprile - maggio - giugno (2022) |
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Luglio - agosto - settembre (2022) |
Luglio - agosto - settembre (2022) |
Gli acquisti di carburante devono essere comprovati attraverso le relative fatture d’acquisto e la base di riferimento per determinare il credito d’imposta spettante risulterà essere al netto dell’IVA.
Apparentemente si tratta di una disposizione di facile lettura, tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria non ha ancora provveduto a risolvere le numerose criticità che si nascondono all’interno della norma e che sono state poste in evidenza dagli esperti di settore.
Con riferimento ai soggetti interessati, il testo del provvedimento richiama “le imprese esercenti attività agricola e della pesca”, lasciando dubbi circa la possibile inclusione tra gli stessi di quelle imprese che pur svolgendo un’attività agricola non rientrano nel concetto di imprese agricole propriamente dette.
Ci riferiamo, in particolare, alle imprese agromeccaniche, le quali svolgono un’attività di grande supporto alle imprese agricole fornendo loro servizi fondamentali per la realizzazione della propria produzione.
Numerose sono le interpretazioni fornite a sostegno della tesi che vuole includere tali imprese tra quelle beneficiarie del credito d’imposta per l’acquisto del carburante, non ultima la considerazione che “l’agevolazione istituita dall’UMA” per l’acquisto del gasolio le ricomprende tra le “imprese esercenti attività agricole” al pari delle altre.
Non di meno, riteniamo che la ratio della disposizione intenda favorire anche tutte quelle imprese agricole che per ragioni proprie utilizzano le imprese agromeccaniche nelle lavorazioni che non effettuano direttamente: non agevolando l’acquisto del carburante di tali ultime imprese, si andrebbero a ribaltare, immotivatamente, i maggiori costi sostenuti dai terzisti sulle imprese utilizzatrici che, invece, il Legislatore intende favorire.
Ricordiamo, infine, che l’agevolazione per l’acquisto del gasolio agricolo tiene conto delle lavorazioni eseguite da terzisti (in gran parte imprese agromeccaniche) legittimando, di fatto, una stretta correlazione tra le attività esercitate dalle due tipologie d’impresa che ci induce a ritenere che non sia possibile creare delle discriminazioni tra tali realtà economiche.
Per tutte le sopracitate considerazioni, riteniamo quanto mai opportuno una definitiva presa di posizione da parte degli organi decisori che porti a legittimare in modo incontrovertibile l’inclusione delle imprese agromeccaniche tra quelle destinatarie del beneficio fiscale.
Un’altra considerazione in merito alla quale sarebbero necessari chiarimenti da fonti ufficiali, riguarda la possibilità di includere, tra i costi di acquisto del carburante agevolabili con il credito d’imposta, anche quelli sostenuti per l’autotrazione degli autocarri che normalmente vengono utilizzati per il trasporto delle merci prodotte.
L’attività agricola, a nostro parere, si esplica oltre che con la coltivazione e la produzione delle merci anche con la messa a disposizione dei prodotti realizzati al consumatore finale o al terzo fruitore e, pertanto, inibire il vantaggio economico a tale tipologia d’acquisto ci sembra del tutto fuori luogo.
Ciò che risulta, invece, evidente dalla lettura della norma è che, a tutt’oggi, non sono agevolabili gli acquisti di gasolio effettuati dalle imprese agricole che lo impiegano per usi diversi dall’autotrazione come, ad esempio, per il riscaldamento delle serre.
A ben vedere, tuttavia, sarebbe oltremodo auspicabile un intervento in tale senso da parte del Legislatore, in quanto, con l’approssimarsi dell’inverno, una gran parte dei produttori agricoli che utilizzano le serre per la coltivazione dei propri prodotti, vedranno lievitare in modo esponenziale i costi correlati poiché, molto spesso, per il riscaldamento di tali strutture il gasolio è ancora il carburante maggiormente utilizzato.
La disposizione istituisce la facoltà di cedere il credito d’imposta in esame che deve essere effettuata con gli appositi modelli approvati il 30/06/2022, muniti di visto di conformità ai sensi del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Precisiamo, inoltre che sarà il soggetto che appone il visto di conformità ad inviare la comunicazione di cessione del credito tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Invece, con riferimento alle imprese esercenti l’attività della pesca, la disposizione risulta ancora zoppa, poiché non sono ancora note le modalità della cessione del credito riferito al secondo trimestre 2022, mancando nel modello di comunicazione all’uopo istituito l’indicazione del corrispondente codice tributo.