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Con la Risposta ad Interpello n. 445 del 9 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che l’attività preparativa ad un intervento di bonifica ambientale sconta l’aliquota IVA ridotta del 10%, ancorché il progetto sia contenuto all’interno dell’accordo di programma e non nel progetto operativo di bonifica.
In pratica, l’istante chiede di risolvere un dubbio interpretativo legato al trattamento fiscale, ai fini IVA, da riservare ad una serie di attività prodromiche alla bonifica di un terreno, essendo queste ultime ricomprese all’interno “dell’Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale”, ma per nulla descritte nel “Progetto di Bonifica approvato con Decreto Ministeriale”.
Nel rispondere all’istante, in modo estremamente circostanziato, l’Amministrazione Finanziaria traccia il perimetro della disciplina IVA ove inquadrare la fattispecie messa sotto esame, evidenziando che il n. 127-quinquies) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) alle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”.
Il numero successivo (127-sexies), applica l’IVA al 10% sui “beni escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”.
Procedendo nella sequenza, il n. 127-septies ricomprende nella medesima aliquota ridotta (10%) le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies" (leggasi opere di urbanizzazione primaria e secondaria).
Tra queste ultime, l’art. 4 della Legge n. 847 del 29 settembre 1964 (sopra citato), ricomprende le “attrezzature sanitarie” intese come “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate".
Orbene, nell’ambito degli interventi necessari per operare una bonifica ambientale risulta estremamente complicato circoscrivere la nozione di “opere, costruzioni e impianti” destinati alla suddetta bonifica, pertanto, attingendo ad un parere tecnico inserito nella Risoluzione n. 247/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l'ambito e le tipologie di interventi che occorre mettere in atto sono fissati nel singolo progetto di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità competenti”, inoltre, lo stesso Ministero dell’Ambiente ha avuto modo di specificare che “l'assoggettamento ad aliquota agevolata degli interventi necessari per effettuare la bonifica di un sito inquinato ha la finalità di costituire un incentivo all'effettiva realizzazione della bonifica stessa” e che "appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate dal progetto approvato".
Alla luce del combinato disposto di tutte le sopracitate prese di posizione, risulta evidente come tutte le attività propedeutiche e funzionali alla realizzazione della bonifica potranno avvalersi dell’aliquota ridotta al 10% a condizione che si tratti di attività contemplate in un progetto di bonifica approvato dalle autorità competenti.
Con riferimento al caso posto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria, tutti gli interventi elencati dall’istante sono descritti nel Quadro generale degli interventi dell’accordo di programma adottato dalla Regione e costituiscono attività obbligatorie e/o propedeutiche alla realizzazione del progetto di bonifica.
Il fatto che le stesse non risultino contemplate nel progetto di bonifica del MITE, non le delegittima dall’applicazione dell’aliquota ridotta al 10%, considerato che, per le specificità proprie del settore, le troviamo comunque all’interno dell’accordo di programma e, pertanto, potranno considerarsi come attività “previste nell’ambito di un progetto di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative”.