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Con gli emendamenti esaminati ed approvati dal Senato, ora pronti a passare al vaglio della Camera, si è trovato un possibile compromesso avente lo scopo di agevolare la cessione dei crediti ancora bloccati presso le banche e gli altri intermediari finanziari.
Gli emendamenti trovano spazio all’interno del testo di conversione del c.d. Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022) e apportano limitazioni alla responsabilità in solido gravante sui cessionari dei crediti d’imposta originati dai bonus edilizi.
Sono, infatti, trascorsi diversi mesi da quando le banche e gli altri operatori finanziari autorizzati hanno bloccato la circolazione dei citati crediti d’imposta, cosa questa avvenuta, principalmente, per due ordini di motivi:
Logicamente, la prima ragione (raggiunto limite di disponibilità del plafond) è strettamente connessa alla seconda (difficoltà di trovare nuovi acquirenti) in quanto ampliando la possibilità di trovare nuovi cessionari si viene automaticamente a liberare anche il plafond interno degli istituti di credito o degli altri operatori finanziari.
Per tale motivo, trovare una soluzione che deresponsabilizzasse i cessionari che non avessero preso parte (in qualità di beneficiati o fornitori) alla formazione del credito originario, avrebbe risolto una buona parte dei problemi, anche perché, non dimentichiamoci che gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nell’acquisire i crediti d’imposta, sono obbligati ad effettuare adeguati controlli volti a legittimarne la qualità degli stessi (cfr. Circolare n. 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate).
Seguendo un tale orientamento si è giunti a formalizzare un emendamento di compromesso che limita le casistiche di responsabilità solidale del fornitore che opera lo sconto in fattura e dei cessionari successivi, all’eventualità che il concorso alla violazione sia attuato con dolo o colpa grave.
Ciò che forse potrebbe aggiungersi alla nuova previsione normativa è che la presenza del dolo e della colpa grave possano escludersi a priori laddove il credito acquisito derivi da una cessione effettuata da una banca o da un altro operatore finanziario autorizzato che, come noto, sono tenuti ad effettuare controlli conformi alle indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria.
Un altro aspetto che l’emendamento ha inserito e che probabilmente andrà a ridurre l’impatto positivo che lo stesso voleva provocare, riguarda la circoscrizione della disposizione esaminata ai soli crediti dotati di visti di conformità, asseverazioni e attestazioni previsti dall’art. 119 e di cui all’art. 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020.
A ben vedere, una tale previsione nobilita solamente le cessioni dei crediti sorti dopo la stretta antifrode del novembre 2021, in quanto per quelli nati precedentemente non venivano richiesti tali adempimenti.
Tuttavia, per mitigare questa sorta di discriminazione, il Legislatore ha previsto che se il cedente, diverso dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni, acquisisce ora per allora la documentazione prevista dal comma 1-ter dell’art. 121, D.L. n. 34/2020 (visti e asseverazioni), potrà avvalersi della limitazione della responsabilità solidale (circoscritta ai casi di dolo o colpa grave) introdotta dall’emendamento recentemente esaminato dal Senato.
Come già anticipato, l’emendamento dovrà passare al vaglio anche della Camera dei Deputati ed in tale contesto potrebbe ancora subire dei cambiamenti, in merito ai quali torneremo prontamente ad informarvi.