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Siamo oramai giunti in prossimità del 30 settembre 2022, data entro cui scatta il termine ultimo per agganciare la proroga al 31 dicembre 2022 del superbonus 110% per i lavori effettuati sulle villette e le unità immobiliari indipendenti.
Infatti, come previsto dal comma 8-bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti poste all’interno di edifici plurifamiliari, se vogliono sfruttare la maxi detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2022, devono risultare realizzati per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere ricompresi anche lavori non agevolati dalla maxi detrazione.
Da quanto sopra, risulta del tutto evidente che per potere intercettare la proroga a fine anno (31 dicembre 2022) senza rischiare il declassamento delle spese sostenute dal 30 giugno 2022 in poi, sarà necessario dotarsi di giustificativi che siano in grado di comprovare in modo incontrovertibile il rispetto della condizione richiesta dal citato comma 8-bis.
A tal fine la Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Parere n. 1/2022) ha dichiarato che la certificazione del rispetto della condizione del raggiungimento del 30% dell’intervento, spetta al direttore dei lavori, il quale deve predisporre una “apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria” da tenere a disposizione in caso di eventuale richiesta degli organi di controllo.
Per documentazione probatoria si intende tutto ciò che potrà testimoniare il rispetto cronologico dei lavori effettuati al 30 settembre 2022; pertanto, ad esempio, avranno valore il libretto delle misure, lo stato avanzamento lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia delle bolle e/o fatture emesse e quant’altro possa avere valenza testimoniale.
In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ha anche raccomandato al direttore dei lavori, al fine di garantire il rispetto normativo, di trasmettere tempestivamente, via PEC o con raccomandata, al committente e all’impresa la stessa dichiarazione predisposta per gli organi di controllo.
Tutto ciò è legato al fatto che è strettamente necessario precostituirsi adeguati strumenti di prova che attestino l’anteriorità della certificazione dello stato di fatto in relazione al termine del 30 settembre 2022.
A titolo esemplificativo, se il direttore dei lavori trasmette, entro il 30 settembre 2022, all’ENEA l’attestazione “Superbonus - efficienza energetica”, corredata di tutti i relativi allegati, è chiaro che tale documentazione avrà valenza probatoria ai fini del rispetto della condizione temporale.
Diversamente, se tale trasmissione è successiva al 30 settembre 2022, ecco che il direttore dei lavori dovrebbe far precedere la sua trasmissione all’ENEA dall’inoltro al committente e all’impresa, a mezzo PEC o raccomandata, di una dichiarazione e dei relativi allegati che nella sostanza la anticipa, al fine di provare che è stato possibile attestare il rispetto della condizione temporale prevista dal comma 8-bis.
Altrettanto valida, a livello probatorio, sarà la comunicazione di fine lavori inviata, sempre entro il 30 settembre 2022, al SUE (Sportello Unico Edilizia), in quanto tale comunicazione renderà testimonianza dell’avvenuto superamento del 30% dei lavori.
Per tali fattispecie ci si chiede se risulti opportuno effettuare anche l’inoltro al committente e all’impresa della dichiarazione vista in precedenza anche se, a parere di chi scrive, l’adempimento risulta ridondante.
Invece, la comunicazione attestante il rispetto della condizione posta dal citato comma 8-bis da trasmettere (via PEC o tramite raccomandata) al committente e all’impresa, assume particolare rilevanza nel caso in cui siano stati effettuati interventi di riduzione del rischio sismico per i quali non è prevista alcuna trasmissione telematica o deposito presso alcun Ente o sportello comunale.
Da ultimo ricordiamo che ai fini del calcolo dell’intervento complessivo, viene lasciato ampio spazio alle decisioni del contribuente il quale potrà ricomprendere o meno oltre ai lavori collegati alla maxi detrazione anche quelli non agevolati con il superbonus.
Trattandosi, tuttavia, di lavori, nel computo degli stessi riteniamo sia difficile conteggiare le spese professionali.
Sempre nell’ottica del conteggio globale degli interventi complessivamente effettuati per almeno il 30%, ricordiamo che non sarà possibile separare i lavori eco da quelli sisma, pertanto l’eventuale comunicazione all’ENEA attestante il superamento del SAL al 30% qualora siano presenti anche lavori di riduzione del rischio sismico non permetterà di testimoniare il rispetto del requisito richiesto dalla norma.