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Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, l’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, ha prorogato al secondo trimestre 2022 il credito d’imposta di cui all'art. 18, D.L. n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, riconosciuto sulle spese sostenute per gli acquisti di carburante (benzina e gasolio).
Nel secondo trimestre 2022, tuttavia, il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle sole imprese esercenti l’attività della pesca, restandone così escluse le imprese esercenti attività agricole che, invece, avevano potuto beneficiarne nel primo trimestre 2022 (e che, per effetto dell’art. 7, D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, potranno beneficiarne nel terzo trimestre 2022).
Il credito d’imposta, fissato in misura pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del carburante (al netto dell’IVA), deve essere:
entro il 31 dicembre 2022.
Con Risoluzione n. 48/E del 14 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6967”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) - art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, infine, deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.