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L’emendamento introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022) riguardante la limitazione della responsabilità solidale nella cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, ancora soggetto all’approvazione della Camera dei Deputati, necessiterebbe di un ulteriore emendamento in quanto, dalla lettura del suo testo, emergono numerosi punti da chiarire.
La prima parte dell’emendamento interviene ad integrare l’art. 121, comma 6, D.L. n. 34/2020, aggiungendo al dispositivo originario, dopo le parole “in presenza di concorso nella violazione”, le seguenti: “con dolo o colpa grave”.
Pertanto, l’emendato comma 6 così recita: “Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.”
Un tale intervento, avendo l’intento di specificare meglio quando si realizza il concorso alla violazione da parte del fornitore e dei cessionari, fa sottintendere che prima del dispositivo emendante tale fattispecie si realizzava anche in presenza di colpa lieve, determinando tra gli interpreti della norma legittimi dubbi sulle proprie precedenti prese di posizione.
A confermare quanto era previsto in precedenza, generando nuovi dubbi per il futuro, interviene la seconda parte dell’emendamento il quale specifica che la limitazione alla responsabilità solidale si applica esclusivamente “ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter”.
Ciò porta a considerare estremamente pericolosi e, pertanto, poco appetibili per l’acquisizione, quei crediti che, seppure legittimamente, non sono garantiti dalle citate documentazioni.
Si tratta, in buona sostanza, di quei crediti (non superbonus) che fino all’introduzione dei dispositivi antifrode (12 novembre 2021) potevano essere ceduti legittimamente senza la presenza dei visti di conformità e delle altre asseverazioni richieste nonché, con riferimento alle attestazioni di congruità delle spese (cfr. art. 121, comma 1-ter, lett. b), di quelle opere classificate come edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Proseguendo nella lettura dell’emendamento (passato al Senato), viene prevista per il contribuente la possibilità di legittimare la limitazione della responsabilità solidale dei cessionari, ai crediti non legittimati, acquisendo ora per allora le documentazioni all’epoca non presenti.
Così detta la disposizione parrebbe sufficientemente intellegibile, tuttavia, la stesura originale, nell’ultima versione disponibile, appare alquanto confusa, infatti si legge: “I crediti di cui all'articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente - a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.”
A ben vedere, che l’opportunità di sanare la posizione venga concessa al “cedente che coincida con il fornitore” ha una sua ragione d’essere, che cercheremo di spiegare più oltre, ma l’affermare che questi (il fornitore) risulti essere un soggetto diverso da quelli vigilati ci pare alquanto bizzarro poiché difficilmente una banca o un intermediario finanziario o un’assicurazione potranno rivestire i panni di colui che ha realizzato le opere edili.
Orbene, come hanno già evidenziato autorevoli interpreti della norma, la motivazione che ha indotto il Legislatore ad apportare la specifica che il “cedente coincida con il fornitore” può spiegarsi effettuando le seguenti considerazioni:
Stante quanto sopra, è logico supporre che si verranno a creare situazioni paradossali a causa di interessi contrapposti che nascono dal fatto che i fornitori, per evitare di essere responsabili in solido anche in caso di colpa lieve, cercheranno di dotarsi di tutta la documentazione necessaria, mentre coloro che sono in grado di procurare tale documentazione (beneficiari), sia per ragioni di costo che per ragioni di estraneità al problema (il problema è del fornitore), difficilmente saranno disposti a collaborare considerato anche il fatto che dotarsi dei necessari visti e attestazioni riferiti ad interventi passati sarà sicuramente un impegno di non poco conto.