Il Decreto Aiuti-ter, approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri, ha previsto nuove misure di sostegno per l’aumento del costo dell’energia. Per il settore agricolo e della pesca è stata prevista la proroga al quarto trimestre 2022 del credito d’imposta sull’acquisto di gasolio e benzina estendendo i benefici alle imprese agromeccaniche ed all’utilizzo per il riscaldamento di serre e fabbricati adibiti all’allevamento di animali.
Dei circa 14 miliardi di euro che saranno stanziati dal Decreto Aiuti-ter, buona parte sarà destinata al sostegno delle imprese per compensare parzialmente l’incremento del costo per energia e gas (9.585 milioni di euro). Altri 492 milioni prorogano, fino al 31 ottobre, lo sconto di 30,5 centesimi su benzina e gasolio e quasi 188 milioni di euro saranno destinati a prorogare al quarto trimestre 2022 il credito d’imposta del 20% per l’acquisto di gasolio e benzina destinato ai settori dell’agricoltura e della pesca.
Previsto anche un sostegno per contemperare gli effetti dell’inflazione per lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi con redditi inferiori a determinate soglie, attraverso il riconoscimento un’indennità straordinaria di 150 euro.
Bonus gasolio e benzina per agricoltura e pesca per il quarto trimestre (novità)
Il Consiglio dei Ministri, nello schema del Decreto Legge approvato venerdì scorso, 16 settembre 2022, ha previsto la proroga del credito d’imposta, già disposto per i primi 3 trimestri 2022 per l’acquisto di gasolio e benzina, anche al quarto trimestre 2022. Il credito nella misura del 20% potrà essere utilizzato in compensazione fino al 31 marzo 2023 (oppure fino al 30 giugno 2023, bisognerà attendere la versione definitiva del provvedimento).
Tra le novità attese, l’estensione del bonus, anche alle imprese agricole, per l’acquisto di gasolio e benzina destinati al riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali e alle imprese agromeccaniche.
In base alla formulazione del testo dello schema di decreto approvato, permane il richiamo all’utilizzo “per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell’attività agricola e della pesca” al quale si aggiungono gli utilizzi per il riscaldamento di serre e allevamenti e l’attività agromeccanica. Restano quindi esclusi gli altri utilizzi (come ad esempio quelli irrigui).
Il credito deve essere calcolato sui costi, documentati da fattura, sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022.
Bonus energia elettrica e gas
Novità in campo anche per i bonus relativi ai costi sostenuti per l’acquisto di energia e gas. Le novità riguardano la proroga al mese di ottobre e novembre delle misure di sostegno.
Per le imprese a forte consumo di energia (energivore) che hanno subito un incremento del costo medio per KWh della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 (al netto di sussidi e contributi) rispetto allo stesso trimestre del 2019, superiore al 30% è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energia elettrica effettivamente utilizzata dal 1° ottobre al 30 novembre 2022. Il credito spetta anche per le spese per l’energia elettrica prodotta ed autoconsumata.
Sempre in relazione ai costi per l’energia elettrica, il credito d’imposta per le imprese non energivore vede un ampliamento della platea dei possibili beneficiari. Se fino al terzo trimestre 2022 erano ammesse le imprese con almeno un contatore di potenza pari o superiore a 16,5 KW, che avevano subito un aumento del costo medio della componente energia elettrica superiore al 30% con riferimento al trimestre precedente rispetto allo stesso trimestre 2019, ora il credito d’imposta sulla componente energia effettivamente acquista ed utilizzata per i mesi di ottobre e novembre 2022 spetterà anche alle imprese con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 KW. Aumentata anche l’intensità del credito d’imposta per le imprese non energivore che passa dal 15% al 30% del costo della componente energia sostenuto, limitatamente al periodo oggetto di proroga.
Anche se il bonus riguarda solo 2 mensilità (ottobre-novembre), nel testo del provvedimento approvato la verifica del requisito dell’incremento del costo medio dell’energia prende comunque a riferimento l’intero terzo trimestre 2022 rispetto al costo medio della componente energia dell’intero terzo trimestre 2019.
Anche per le imprese che consumano gas è stata prevista la proroga dei crediti d’imposta ai costi sostenuti nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il meccanismo è quello già previsto per i mesi precedenti ma la percentuale del credito d’imposta sale dal 25% al 40% sia per le imprese gasivore che per quelle non gasivore.
Per le suddette imprese il credito spetta sui costi sostenuti relativi ai consumi effettuati nei mesi di ottobre e novembre 2022 in relazione al costo del gas destinato ad usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un aumento superiore al 30% del corrispondete prezzo riferito al terzo trimestre 2019.
Utilizzo dei crediti d’imposta
Tutti i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31 marzo 2023 (ovvero 30 giugno 2023, bisognerà attendere l’approvazione e la pubblicazione del Decreto Legge).
Tali crediti sono irrilevanti ai fini fiscali (redditi, IRAP) e ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109 TUIR) e non sono soggetti a de minimis.
L’utilizzo del credito in compensazione non soggiace all’applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1, c. 53 Legge 244/2007 e art. 34 Legge 388/2000. Inoltre, essendo una misura agevolativa, non serve il visto di conformità per l’utilizzo diretto.
In alternativa, il credito può essere ceduto a altre imprese beneficiare solo per l’intero importo, senza facoltà di successiva cessione (salvo per banche e intermediari finanziari, assicurazioni ecc. che possono effettuare due ulteriori cessioni). I termini per l’utilizzo del credito restano i medesimi del beneficiario originario. Solo in tale ipotesi è richiesto il visto di conformità.
Altre novità
Tra le novità approvate in Consiglio dei Ministri vi è l’erogazione di un ulteriore bonus di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore degli stessi soggetti che hanno potuto fruire del bonus 200 euro con alcune restrizioni.
In particolare, il bonus sarà erogato soltanto ai potenziali beneficiari con redditi annui fino a 20.000 euro e precisamente:
- per i lavoratori dipendenti, l’indennità risulterà erogabile soltanto se la retribuzione imponibile di novembre non ecceda l’importo di 1.538 euro;
- per i lavoratori autonomi e professionisti è prevista la corresponsione della nuova indennità una tantum di 150 euro che si sommerà ai 200 euro per i quali presenteranno domanda.
Il Decreto interviene sulle garanzie pubbliche sui prestiti al fine di concedere liquidità alle imprese che sono in difficoltà per l’incessante aumento dei costi delle bollette energetiche.
La SACE o il Fondo PMI potranno intervenire a fornire garanzie per le imprese che richiederanno dei finanziamenti a istituti bancari per far fronte ai maggiori costi energetici relativi al quarto trimestre 2022. L’ammontare massimo del prestito coperto da garanzia pubblica passa da 5 a 25 milioni di euro per impresa.
Al prossimo governo spetterà il compito di definire gli interventi a sostegno di famiglie e imprese per l’ultima parte dell’anno in funzione delle risorse che l’inflazione e il positivo andamento dell’economia stanno facendo affluire nelle casse erariali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA