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Con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel Modello F24 dei crediti d’imposta concessi alle imprese, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia, gas e carburante, dal D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” che, si ricorda, ha esteso le agevolazioni fiscali anche al terzo trimestre 2022.
In particolare, l’art. 6, D.L. n. 115/2022 ha stabilito che alle imprese “energivore” i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, spetti un credito d’imposta in misura pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022.
In caso di energia prodotta e autoconsumata dalle stesse imprese, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione di energia elettrica, mentre il credito d’imposta è determinato avendo riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del Prezzo Unico Nazionale (PUN)
A favore delle c.d. imprese “gasivore”, invece, spetta un credito d’imposta fissato in misura pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, effettivamente consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre del 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici, sia aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.
Ancora, a favore delle imprese “non energivore” dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 KW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.
Infine, a favore delle imprese “non gasivore” è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, effettivamente consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici, sia aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.
L’art. 7, D.L. n. 115/2022, invece, ha esteso agli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022, il credito d’imposta per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio delle loro attività. Il credito d’imposta è fissato in misura pari al 20% delle spese sostenute nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, al netto dell’IVA.
I crediti in esame devono essere utilizzati in compensazione nel Modello F24 entro il 31 dicembre 2022, e sono cedibili, soltanto per intero, anche a soggetti terzi.
Di seguito riepiloghiamo i codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 49/E/2022 (si ricorda che la delega di pagamento deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate):
I nuovi codici tributo devono essere esposti nella Sezione “Erario” del Modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.