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Entro il prossimo 30 novembre 2022 devono essere presentati il Modello Redditi e IRAP 2022, relativi al periodo d’imposta 2021. I crediti tributari risultanti dai modelli dichiarativi possono essere liberamente utilizzati in compensazione già dal primo giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Tuttavia, l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro annui, richiede l’apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.
L’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari emergenti dalle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2021, per importi superiori alla soglia di 5.000 euro annui, è ammesso solo a seguito della presentazione del Modello Redditi/IRAP 2022, relativi al periodo d’imposta 2021.
Infatti, l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, prevede che la compensazione dei crediti relativi a imposte dirette, imposte sostitutive, IVA e IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, richieda la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. La compensazione, in particolare, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
A favore dei soggetti ISA che ottengono un punteggio almeno pari a 8, è previsto l’esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione del credito IRPEF, IRES e IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro (il limite è riferito al singolo tributo). Detto beneficio è riconosciuto anche ai soggetti che ottengono una media semplice degli indici per il 2020 - 2021 almeno pari a 8,5.
I crediti tributari soggetti alle limitazioni in esame sono quelli derivanti dalle dichiarazioni fiscali, quali:
Ai fini del computo della soglia, non devono essere considerate le compensazioni effettuate nell’ambito della stessa imposta, ancorché eseguite a mezzo Modello F24 (ad esempio, l’utilizzo in compensazione del credito IRPEF, codice tributo “4001”, per il versamento dell’acconto IRPEF, codici tributo “4033” o “4034”, non concorre al superamento del limite). L’obbligo in esame, pertanto, riguarda esclusivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale.
La limitazione in esame, inoltre, non è riferita all’ammontare del credito risultante dal Modello Redditi o IRAP, ma all’importo del credito effettivamente utilizzato (ad esempio, se il credito IRES è pari a 10.000 euro, la limitazione non opera qualora lo stesso sia utilizzato in compensazione orizzontale fino a 5.000 euro; le compensazioni successive sono invece consentite dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello Redditi munito del visto di conformità).
Ai fini della verifica del limite di 5.000 euro occorre, poi, aver riguardo alle sole compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel Modello F24. Di conseguenza, la limitazione in esame non opera per la compensazione verticale (interna), ossia la compensazione tra crediti e debiti riferiti alla medesima imposta, relativi a periodi d’imposta successivi a quello di maturazione dei crediti stessi, ancorché esposta nel Modello F24.
Per individuare le fattispecie che non danno luogo alla compensazione orizzontale è possibile far riferimento alle tabelle, allegate alle R.M. nn. 68/E/2017 e 110/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, riportanti i codici tributo relativi ai crediti che, se utilizzati nell’ambito del medesimo Modello F24 con specifici codici tributo a debito, originano una compensazione verticale, con conseguente esclusione, tra l’altro, dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione della delega.
Il limite di 5.000 euro opera in relazione a ciascuna singola imposta e, pertanto, i contribuenti dispongono di un plafond di 5.000 euro per ciascuna di esse, ancorché le imposte emergano dalla medesima dichiarazione. Tuttavia, in caso di utilizzo di un credito emergente dalla dichiarazione per un importo superiore a 5.000 euro e di un altro credito per un importo inferiore, alla dichiarazione deve essere comunque apposto il visto nella sua completezza, anche con riferimento al credito il cui utilizzo non supera la soglia limite.
I crediti d’imposta aventi natura agevolativa non sono soggetti al visto di conformità, sebbene gli stessi siano utilizzati in compensazione nel Modello F24. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa (come il credito d’imposta riconosciuto agli autotrasportatori per il consumo di gasolio, il credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla Legge n. 296/2006, il credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli di cui al D.L. n. 83/2012, i crediti d’imposta per i rincari energetici D.L. 4/2022 e seguenti, ecc.).
Dall’obbligo di apposizione del visto di conformità sono poi escluse le compensazioni effettuate nell’ambito delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute ai soggetti operanti nelle Zone Franche Urbane (ZFU). È, invece, richiesta l’apposizione del visto di conformità in caso di utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) di cui all’art. 2, commi da 55 a 58, D.L. n. 225/2010.
L’utilizzo in compensazione, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, dei crediti IRPEF, IRES, relative addizionali, imposte sostitutive e IRAP 2020, può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2021 (Modello Redditi e IRAP 2022).
Infatti, dal momento in cui i residui crediti 2020 confluiscono nella dichiarazione si rigenerano, divenendo crediti 2021, con il conseguente assoggettamento alle limitazioni in esame.
Modalità di compensazione del Modello F24 contenente compensazioni
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti tributari, il relativo Modello F24 deve essere presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
L’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (indipendentemente dall’importo utilizzato in compensazione). Di conseguenza, è richiesto l’utilizzo di Entratel o Fisconline per il recupero, tramite compensazione, oltre che delle eccedenze di versamento delle ritenute, anche dei rimborsi e dei bonus erogati ai lavoratori dipendenti (ad esempio, rimborsi da Modello 730).
Il visto di conformità può essere rilasciato dai seguenti soggetti, iscritti nell’apposito registro tenuto dalle DRE dell’Agenzia delle Entrate:
Nella Circolare n. 28/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’apposizione del visto di conformità il professionista, oltre ad essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, deve anche tenere le scritture contabili e predisporre la relativa dichiarazione. Il D.M. 164/1993, all’articolo 23, comma 2, prevede che le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Per le società di capitali soggette al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis, Codice Civile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto di cui all’art. 2, comma 2, D.M. n. 164/1999.
Da ultimo si evidenzia che in caso di utilizzo in compensazione di crediti da parte di un soggetto diverso da quello che li ha generati (come, ad esempio, nell’ambito del consolidato nazionale o in caso di cessione del credito IRES), il visto deve essere apposto sia sulla dichiarazione del soggetto che utilizza il credito, sia sulla dichiarazione del soggetto che lo ha ceduto.
In relazione ai controlli da effettuare sulla dichiarazione del soggetto che utilizza il credito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è sufficiente il mero riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.
Di seguito proponiamo un utile riepilogo dei principali controlli da effettuare ai fini dell’apposizione del visto di conformità.
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MODELLO REDDITI 2022 PF E SP |
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Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori |
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Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori |
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Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili |
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Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF ed alla relativa documentazione (contabilità ordinaria) |
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Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG alla relativa documentazione (contabilità semplificata) |
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Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE alla relativa documentazione |
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Controllo documentale degli oneri deducibili |
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Controllo documentale degli oneri detraibili |
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Controllo documentale dei crediti d’imposta |
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Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal Modello Redditi dell’anno precedente |
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Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno |
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Controllo delle ritenute d’acconto |
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Controllo dei pagamenti effettuati con il Modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo |
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Controllo delle perdite pregresse |
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MODELLO REDDITI 2022 SC |
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Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori |
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Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori |
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Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili |
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Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF ed alla relativa documentazione |
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Controllo documentale delle detrazioni |
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Controllo documentale dei crediti d’imposta |
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Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal Modello Redditi dell’anno precedente |
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Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno |
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Controllo delle ritenute d’acconto |
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Controllo dei pagamenti effettuati con il Modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo |
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Controllo delle perdite pregresse |
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MODELLO IRAP 2022 |
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Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori |
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Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori |
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Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione |
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Riscontro delle deduzioni IRAP con la relativa documentazione |
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Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal Modello IRAP dell’anno precedente |
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Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno |
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Controllo dei pagamenti effettuati con il Modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo |
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MODELLO 770 2022 |
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Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori |
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Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori |
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Riscontro dei dati delle CU |
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Controllo dei totali delle ritenute |
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Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno |
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Controllo dei pagamenti effettuati con il Modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo |
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Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal Modello 770 dell’anno precedente |