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L’art. 3, D.L. n. 152/2021, ha istituito il “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo”, volto a sostenere interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale d’importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025.
Lo scorso 9 settembre 2022, sul sito internet del Ministero del Turismo, è stato pubblicato l’elenco delle spese ammissibili all’agevolazione.
L’intervento, destinato alle imprese del settore turistico e finanziato attraverso la misura M1C3 - Investimento 4.2.5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede la concessione di contributi diretti a sostenere le spese agevolabili. Tali contributi possono poi essere integrati da finanziamenti agevolati (al tasso fisso dello 0,50%) di durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi.
Tra i beneficiari della misura rientrano, in particolare, le imprese alberghiere, gli agriturismi, le strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.
Così come previsto dall’art. 6, comma 1, dell’avviso pubblico n. 10135/22 del 5 agosto 2022 e dall’art. 6, comma 2, D.M. 28 dicembre 2021, sul sito istituzionale del Ministero del Turismo è stato pubblicato l’elenco delle spese ammissibili all’agevolazione, suddivise per ciascuna linea di intervento (si ricorda che gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda).
In relazione agli interventi di riqualificazione energetica delle strutture (c.d. ecobonus) di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per gli interventi di cui all’art. 5, D.M. 6 agosto 2020.
Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal D.M. 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lett. a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell’appendice B all’allegato 1, D.M. 26 giugno 2015.
L’agevolazione opera anche in relazione alle spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 7, dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, nonché per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.
Da ultimo sono ammissibili all’agevolazione anche le spese per l’acquisto di macchine di cogenerazione, finalizzate alla produzione di energia elettrica ed energia termica, le spese per le opere idrauliche ed elettriche necessarie per la messa in funzione della macchina di cogenerazione e per il collegamento agli impianti attuali, nonché le spese per la progettazione e per l’espletamento delle pratiche per l’allacciamento alla connessione della rete elettrica.
In relazione agli interventi di riqualificazione antisismica di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione tutte le spese inerenti alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio, nonché le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio (tale miglioramento deve essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato).
In relazione agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per:
In relazione agli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c), d) ed e.5), D.P.R. n. 380/2001, inclusi quelli relativi alle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per gli interventi:
Relativamente alla realizzazione di piscine termali di cui all’art. 5, comma 1, lett. e), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per:
In relazione all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, beneficiano dell’agevolazione le spese per l’acquisto e/o la realizzazione di:
In relazione agli interventi di digitalizzazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. f), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per:
Relativamente all’acquisto e/o il rinnovo di arredi, ivi inclusa l’illuminotecnica, di cui all’art. 5, comma 1, lett. g), D.M. 28 dicembre 2021, è precisato che le relative spese devono riguardare beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura ricettiva per la quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
Da ultimo, sono ammissibili all’agevolazione le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. da a) a f), D.M. 28 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, pur nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.