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Lo scorso 19 settembre il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le FAQ concernenti la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, il cui termine di presentazione, relativamente alle annualità 2020 e 2021, è stato posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2022 ad opera dell’art. 3, comma 6, D.L. n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”.
Esaminiamo di seguito, per brevi flash, i principali chiarimenti resi dal Dipartimento delle Finanze.
In relazione ai periodi d’imposta 2020 e 2021 è necessario presentare una dichiarazione per ciascuna annualità, poiché la presentazione “cumulativa”, normativamente prevista, si riferisce ai dati che devono essere dichiarati nell’anno di riferimento e non ad annualità diverse.
Relativamente alla dichiarazione multipla, contrassegnata dalla lettera “M”, è precisato che la stessa deve essere utilizzata qualora la dichiarazione sia costituita da più invii di modelli (poiché si devono dichiarare più strutture ricettive di quelle che possono essere contenute in un singolo modello ed è quindi necessario procedere all’invio di più dichiarazioni).
In questa ipotesi il dichiarante deve quindi procedere alla compilazione di più modelli dichiarativi, seguendo le istruzioni relative a tale tipologia di dichiarazione.
Tuttavia, il campo relativo al versamento riguarda tutte le strutture dichiarate e, pertanto, nello stesso deve essere indicato l’importo cumulativo relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella medesima.
Le FAQ precisano poi che la dichiarazione multipla non può essere utilizzata in relazione a strutture ubicate in Comuni diversi. La dichiarazione multipla, pertanto, riguarda unicamente l’ipotesi in cui il dichiarante presenta la dichiarazione allo stesso Comune, giacché non gli è possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello dichiarativo.
In relazione alle locazioni brevi è previsto che l’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno ricorra in capo al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Di conseguenza, qualora il canone della locazione breve venga incassato direttamente dall’intermediario, l’obbligo di presentazione della dichiarazione ricade in capo allo stesso (in tale ipotesi i relativi dati non devono essere dichiarati dal gestore della struttura neppure nel campo “esenti” del modello dichiarativo).
Tuttavia, qualora l’imposta di soggiorno sia stata incassata in parte a seguito di gestione diretta e in parte vi sia stata una gestione tramite intermediario, anche il gestore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione, seppur limitatamente ai soggiorni dallo stesso direttamente gestiti.
Relativamente agli intermediari (come, ad esempio, le agenzie immobiliari) che hanno in gestione più immobili ubicati in Comuni diversi, è precisato che ricorre l’obbligo di presentazione di una dichiarazione per ciascun Comune di riferimento.
Relativamente all’obbligo di presentazione della dichiarazione per le annualità 2020 e 2021, e limitatamente a tali annualità, è precisato che qualora i soggetti obbligati abbiano già presentato la modulistica prevista dal Comune di riferimento, osservando le indicazioni dallo stesso prescritte, non ricorre l’obbligo di ripresentare la dichiarazione utilizzando la modulistica approvata dal D.M. 29 aprile 2022.
Qualora il Comune ove è ubicata la struttura ricettiva abbia sospeso il versamento dell’imposta di soggiorno a causa dell’emergenza pandemica, non ricorre l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione.
Nel caso in cui, invece, il gestore della struttura non abbia registrato alcuna presenza, ricorre comunque l’obbligo di presentazione della dichiarazione, al fine di consentire all’Amministrazione comunale di svolgere l’attività di controllo prevista.