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L’Agenzia delle Entrate ha predisposto i software di compilazione e controllo a valere sulla misura agevolativa a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari per la “realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”.
In particolare, si tratta di un credito d’imposta del 40% riferito all’anno 2021, le cui modalità applicative, corredate dal corrispondente modello di presentazione, erano state definite dal Provvedimento n. 174713 del 20 maggio 2022..
Per fruire dell’agevolazione occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite i suoi canali telematici, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023, in quanto la Legge di Bilancio 2021 ha riproposto l’agevolazione originaria, introdotta dall’art. 3, D.L. n. 91/2014 e riferita ai periodi d’imposta 2014-2016, anche per i periodi sopra citati.
Con riferimento alle spese realizzate nel 2021, la comunicazione andrà inviata telematicamente dal 20 settembre al 20 ottobre 2022 utilizzando il modello approvato dal Provvedimento del 20 maggio 2022, mentre, ordinariamente, il modello dovrà essere presentato direttamente dalle imprese interessate o per il tramite del proprio intermediario, dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti agevolati.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza, un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa (per anno) di 5 milioni di euro.
Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti e ammessi all’agevolazione superasse la dotazione del fondo, l’Amministrazione Finanziaria provvederà ed emettere un successivo provvedimento contenente la misura realmente spettante del credito rideterminata secondo proporzionalità.
Sono titolati a chiedere l’agevolazione in commento le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma di cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, costituite secondo il disposto dell’art. 3, D. L. n. 5/2009.
Nell’ambito delle reti ammesse al credito d’imposta rientrano sia le reti soggetto che le reti contratto e, pertanto, riteniamo opportuno ricordarne le differenze.
La rete soggetto è dotata di fondo patrimoniale e può acquisire la soggettività giuridica mediante l’iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese tenuto presso le CCIAA.
Così facendo, diviene un nuovo soggetto di diritto in quanto autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, quindi, acquisisce rilevanza anche dal punto di vista tributario.
La rete contratto, invece, è priva di soggettività giuridica e, pertanto, gli atti posti in essere da essa producono i loro effetti in capo ai singoli partecipanti.
In entrambi i casi il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure mediante atto firmato digitalmente.
Il contratto può anche prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto l’esecuzione del contratto; alternativamente all’organo comune, le imprese partecipanti possono nominare una impresa capofila.
Nel caso di reti soggetto, la domanda per l’ammissione al credito deve essere presentata dalla rete stessa, mentre nel caso di reti contratto la domanda deve essere presentata da ciascuna impresa retista per la quota di spesa a ciascuna imputabile.
Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, o per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
Nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti dalla legge (5 milioni di euro per anno) il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e sarà corrispondente alle seguenti misure:
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