L’art. 18 del D.L. n. 21/2022 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca per compensare, parzialmente, i maggiori costi effettivamente sostenuti per “l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell’attività agricola e della pesca “.
Il credito compete nella misura del 20% dei costi effettivamente sostenuti per l’approvvigionamento dei suddetti combustibili nel primo trimestre 2022, documentati da fatture.
Tale misura, limitatamente alle attività della pesca, è stata estesa al secondo trimestre (art. 3-bis, D.L. n. 50/2022), mentre, nella formulazione originale (ossia, ricomprendendo anche le imprese agricole), è stata prorogata anche per il terzo trimestre (art. 7, D.L. n. 115/2022).
La bozza del “Decreto Aiuti-ter” recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri ne prevede la proroga anche per il quarto trimestre, con l’inclusione, limitatamente a tale trimestre, delle imprese agromeccaniche e degli utilizzi di gasolio e benzina per il riscaldamento di serre e allevamenti.
Fin da subito, la formulazione della norma ha lasciato adito a diverse interpretazioni.
C’è chi ha ipotizzato che i mezzi per i quali si sostenevano i costi per il combustibile dovevano essere solamente quelli agricoli, ossia le macchine operatrici a ruote o a cingoli previste dall’art. 57 del Codice della Strada. Altri, mancando ogni riferimento tecnico nella disposizione, hanno invece dato una lettura più estensiva visto anche l’intento del Legislatore di sostenere queste attività in relazione all’aumento del costo del carburante. In particolare, c’è chi ha sostenuto che tra gli utilizzi ammessi ed agevolati vi fossero quelli destinati a qualsiasi attività svolta con mezzi a trazione (mezzi agricoli e non agricoli) purché l’attività rientrasse nell’ambito dell’articolo 2135, Codice Civile.
Vi rientrerebbero quindi anche le attività agricole connesse svolte dalle imprese agricole (ad esempio, conto terzi agricolo con utilizzo prevalente di risorse normalmente impiegate nell’attività agricola), nonché le lavorazioni fatte presso terzi e funzionali alla vendita delle piante (ad esempio, lavorazione del terreno di un giardino da parte del vivaista che pianta fiori e alberature) nonché il gasolio utilizzato per alimentare gli autocarri utilizzati esclusivamente per svolgere attività agricole.
Alcuni hanno anche sostenuto che tra i beneficiari vi fossero (fin dal primo trimestre 2022) anche i conto terzisti che svolgevano attività agromeccaniche, limitatamente a queste ultime attività.
Sulla stampa è apparsa la notizia di una risposta all’associazione UNCAI in base alla quale vi sarebbe una presa di posizione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che esclude l’applicazione del credito d’imposta a favore dei contoterzisti (fino al terzo trimestre 2022). Secondo il Ministero, un’estensione anche alle imprese agromeccaniche sarebbe da escludersi in quanto non avrebbe neppure la necessaria copertura finanziaria. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avrebbe, invece, ammesso l’applicazione del credito d’imposta alle attività agricole connesse svolte dalle imprese agricole che rientrano nell’art. 2135, Codice Civile.
In mancanza di chiarimenti, si ritiene che il credito d’imposta competa anche alle imprese agricole che acquistano gasolio o benzina senza le c.d. agevolazioni UMA, in quanto la disposizione non pone limiti in tal senso.
Dal tenore letterale della norma ed in base alla risposta fornita dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si ritiene che ogni impresa agricola che utilizza gasolio e benzina per alimentare mezzi a trazione utilizzati per le attività rientranti nell’articolo 2135, Codice Civile, comprese le attività connesse di cui al terzo comma dello stesso articolo, possa beneficiare per il primo e terzo trimestre 2022 del suddetto credito d’imposta.
A titolo esemplificativo si ritiene che possano beneficiare del credito d’imposta le imprese agricole che hanno acquistato gasolio e benzina per i seguenti utilizzi:
- alimentazione dei mezzi agricoli con autonoma trazione utilizzati per le lavorazioni dei terreni direttamente condotti;
- alimentazione dei mezzi a trazione normalmente impiegati nell’attività agricola, compresi i consumi destinati alle attività connesse di prestazioni di servizi;
- alimentazione dei mezzi a trazione utilizzati per le lavorazioni svolte su terreni e giardini dei propri clienti da florovivaisti, necessarie alla piantumazione di piante e fiori;
- alimentazione di mezzi di trasporto non agricoli (autocarri o motocarri) destinati esclusivamente all’attività agricola.
Fino al terzo trimestre 2022, sempre a titolo esemplificativo, non consentono l’accesso al credito d’imposta i consumi di gasolio e benzina per alimentare sistemi di pompaggio, impianti irrigui, impianti di riscaldamento o raffrescamento, impianti di cogenerazione o generatori di energia elettrica.
Relativamente al quarto trimestre 2022 occorrerà attendere la pubblicazione del “Decreto Aiuti-ter” per comprenderne l’effettiva portata.
Dato che l’eventuale credito spettante alle imprese, derivante dai costi sostenuti fino al 30 settembre 2022, dovrà essere utilizzato in compensazione entro il prossimo 31 dicembre, oppure ceduto ed utilizzato dal beneficiario entro lo stesso termine, le imprese non possono attendere ulteriormente chiarimenti ufficiali ma devono procedere celermente al calcolo e all’utilizzo del credito maturato, pena la perdita del beneficio qualora non fossero in grado di spenderlo entro fine anno.
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