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Con due Risposte a Interpello intervenute in data 21 settembre 2022 e riportanti il numero 461 e 465, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, specificando che la sostituzione del bagno, l’ampliamento delle porte ed i lavori complementari effettuati in immobili esistenti, se rispondenti a determinate caratteristiche tecniche, potranno fruire della detrazione al 75% prevista dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.
Con la seconda risposta, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’ampio spettro di applicabilità della detrazione del 75% volta ad eliminare le barriere architettoniche, specificando che la stessa si applica, nel rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla norma, su edifici già esistenti di qualsiasi categoria catastale, a nulla rilevando che l’edificio oggetto dei sopracitati lavori non sia a prevalente destinazione residenziale.
Nel rispondere all’istante, che chiedeva se i lavori di rifacimento del bagno sostenuti nell’anno 2022 ed effettuati per consentire alla figlia affetta da disabilità motoria al 100% di accedere ai locali autonomamente con una carrozzina elettrica, potessero fruire della detrazione al 75% prevista dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue.
Dopo una breve introduzione a riepilogare le disposizioni normative introdotte nel nostro ordinamento atte ad agevolare l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, riferendosi al caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che, per poter accedere ai benefici fiscali, è necessario che i lavori prospettati di ristrutturazione completa del bagno, di ampliamento e sostituzione delle porte, debbano rispettare le caratteristiche tecniche riportate nel D.M. n. 236 del 14 giugno 1989.
Tale Decreto, infatti, stabilisce le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Pertanto, al ricorrere del rispetto di tali prescrizioni, le spese sostenute dall’istante nel periodo d’imposta 2022, saranno qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che legittimano la fruizione della detrazione del 75% di cui al citato art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.
In aggiunta, la medesima detrazione spetterà per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Anche con la presente Risposta a Interpello (n. 465 del 21 settembre 2022), l’Agenzia delle Entrate si è espressa con riferimento agli interventi legati all’abbattimento delle barriere architettoniche, evidenziando l’ampia portata della disposizione in commento.
Infatti, si è evidenziato che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Pertanto, una volta rispettati i requisiti tecnici previsti dal D.M. n. 236/1989 e quelli oggettivi che richiedono che gli interventi vengano realizzati su edifici già esistenti, tutte le spese sostenute nel periodo d’imposta 2022 su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale che prevedano l’abbattimento delle barriere architettoniche, potranno beneficiare della detrazione d’imposta del 75% a nulla rilevando che l’edificio oggetto dei lavori risulti essere non prevalentemente residenziale.