Il D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, convertito dalla Legge n. 142/2022, ha previsto delle misure di sostegno a favore delle imprese agricole danneggiate dalla siccità.
Il beneficio previsto dall’art. 13, D.L. n. 115/2022, in particolare, è destinato alle imprese agricole di cui all'art. 2135, Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità.
Tali imprese possono accedere agli interventi per favorire la ripresa delle attività economiche e produttive previsti dall'art. 5, D.Lgs. n. 102/2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 5, D.Lgs. n. 102/2004 (ossia, l’esclusione dalle agevolazioni delle produzioni e delle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per le quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione).
A tal fine, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 102/2004 - è incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati alle anticipazioni delle Regioni a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva.
Tra gli interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 102/2004 (concessi nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo) sono ricompresi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:
- contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato; nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32, Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90%;
- prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno nel quale si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare ai seguenti tassi agevolati:
- 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32, Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;
- 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
- proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali.
Inoltre, in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte, possono essere concessi, a titolo di indennizzo, contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi, elevabile al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32, Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.
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